Art. 712 c.c. Spese
Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.
Funzione della norma
L’art. 712 c.c. chiude il sottosistema dedicato all’esecutore testamentario e detta una regola specifica e autonoma sul trattamento delle spese sostenute nell’esercizio dell’ufficio, distinta dalla disciplina della retribuzione prevista dall’art. 711 c.c.: le spese fatte dall’esecutore per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.
Il criterio dell’inerenza e della necessità o utilità
Il criterio decisivo non è la mera esistenza materiale dell’esborso, ma la sua inerenza all’ufficio, la sua necessità o almeno la sua utilità concreta rispetto alla gestione testamentaria, la sua proporzione e la sua documentazione. Una spesa utile ma non strettamente necessaria può ancora essere imputata all’eredità se appare coerente e ragionevole rispetto all’attività doverosa dell’esecutore, mentre una spesa eccessiva, non documentata, duplicata, voluttuaria o estranea all’incarico resta contestabile o non rimborsabile.
Il diritto di rimborso come credito verso l’eredità
Il diritto dell’esecutore a ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio prescinde dalla circostanza che gli sia stata riconosciuta o meno una retribuzione: la ripetizione delle spese resta un diritto autonomo, riconosciuto anche quando l’incarico sia svolto a titolo gratuito secondo la regola generale dell’art. 711 c.c.
Errori frequenti
- Ritenere rimborsabile ogni esborso materialmente sostenuto dall’esecutore, a prescindere dalla sua inerenza all’ufficio. Il rimborso presuppone necessità o utilità concreta della spesa rispetto alla gestione testamentaria, oltre a proporzione e documentazione.
- Escludere il diritto al rimborso delle spese per il solo fatto che l’incarico sia gratuito. Il diritto alla ripetizione delle spese è autonomo rispetto alla retribuzione e sussiste anche in assenza di questa.
Cosa fare
Va documentata analiticamente ogni spesa sostenuta dall’esecutore nell’esercizio del proprio ufficio, dimostrandone l’inerenza, la necessità o l’utilità rispetto alla gestione testamentaria.
Va contestata ogni spesa eccessiva, duplicata, voluttuaria o estranea all’incarico, distinguendola dalle spese legittimamente imputabili all’eredità.