Art. 724 c.c. Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Funzione della norma

L’art. 724 c.c. si colloca nel cuore delle operazioni divisionali, dopo l’eventuale vendita dei beni e la resa dei conti tra condividenti (art. 723 c.c.) e prima dei prelevamenti, della stima, della formazione delle porzioni e dei conguagli (artt. 725-728 c.c.). La norma non disciplina la collazione in generale, ma il suo innesto operativo nel procedimento di divisione, in collegamento con il Capo II del medesimo titolo, cui rinvia espressamente, e con la necessità di determinare la massa da dividere in modo già corretto rispetto alle liberalità da conferire e ai debiti da imputare alla quota del singolo coerede.

La ratio della norma è impedire che le porzioni siano formate sulla base di una massa solo apparentemente uguale, ma in realtà alterata da pregresse donazioni ricevute da alcuni coeredi o da debiti gravanti su singole quote: la divisione deve essere costruita in proporzione delle quote e dopo i necessari aggiustamenti interni.

La collazione: conferimento di quanto donato

I coeredi tenuti a collazione conferiscono tutto ciò che è stato loro donato dal de cuius. La forma con cui la donazione è stata effettuata è irrilevante ai fini della sola collazione, e non anche ai fini della riunione fittizia rilevante per il calcolo della legittima (Cass. 417/1956; Cass. 1/1997; obiter in Cass. 15666/2019). Se una donazione di denaro compiuta in vita dal de cuius viene dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito del de cuius verso l’erede donatario, alla cui quota la somma deve essere imputata ai sensi dell’art. 724, secondo comma, c.c.: tale somma, tuttavia, non può essere ricompresa nella base di calcolo della riunione fittizia ai fini della ricostruzione delle quote di legittima (Cass. 20633/2014).

L’imputazione dei debiti del coerede verso il defunto

Ciascun erede deve imputare alla propria quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione. Questa regola riguarda specificamente i crediti del de cuius verso uno degli eredi, e va tenuta distinta dalla disciplina dei crediti del de cuius verso terzi.

«I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dall’art. 727 c.c., che presuppone che i crediti facciano parte della comunione, nonché dall’art. 757 c.c. e dall’art. 760 c.c. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (Cass. S.U. 24657/2007; Cass. 15894/2014; Cass. 24449/2015; Cass. 24865/2015; Cass. 10585/2024). Questa regola è riferita ai crediti del de cuius nei confronti di terzi, i quali soli fanno parte della massa oggetto di divisione. Non è invece riferibile ai crediti del defunto nei confronti di uno degli eredi, ai quali si applica la diversa regola dell’art. 724 c.c., secondo cui ciascun erede deve imputare alla propria quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.» (Cass. 19318/2025)

Il meccanismo dei prelevamenti e la liquidazione del rapporto erede-de cuius

All’imputazione del debito segue, ai sensi dell’art. 725 c.c., un proporzionale prelevamento dalla massa da parte dei coeredi diversi dal debitore: con i prelevamenti si realizza, in sede divisoria, la ripartizione pro quota del credito del de cuius verso uno degli eredi fra tutti i coeredi concorrenti, compreso il debitore stesso, deducendosi la quota di debito per la quale la successione ha determinato la confusione fra la posizione attiva e passiva. In una comunione con quote uguali su una massa di valore 1.000, ove un coerede fosse debitore di 200 verso il defunto, il coerede creditore preleva beni dalla massa in proporzione della propria quota, riducendo la massa residua a 800, ripartita secondo le quote originarie: il coerede creditore consegue in totale 600, corrispondenti al suo diritto quale sarebbe stato senza il credito, aumentato di quanto gli spetta quale erede del de cuius creditore; il coerede debitore consegue invece solo 400, ossia la sua quota sul relictum decurtata della quota del credito spettante al coerede, essendosi l’altra parte estinta per confusione (Cass. 27086/2021).

I prelevamenti dipendenti dall’imputazione dei debiti, come quelli dipendenti dalla collazione, costituiscono una delle fasi del procedimento divisorio, ma sono compiuti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano dopo tali prelevamenti (Cass. 1481/1979; Cass. 398/1985; Cass. 3617/1987). Quando si formano le porzioni secondo i criteri dell’art. 727 c.c., il rapporto defunto-erede è già stato liquidato: il credito del de cuius verso uno dei coeredi non costituisce oggetto di autonoma attribuzione divisoria, essendo già stato definito attraverso il meccanismo dell’imputazione e dei prelevamenti (Cass. 19318/2025).

Errori frequenti

  • Applicare ai crediti del de cuius verso un coerede la regola della ripartizione automatica prevista per i debiti ereditari (art. 752 c.c.). Tali crediti seguono la diversa disciplina dell’imputazione ex art. 724 c.c.
  • Ritenere rilevante ai fini della collazione la forma con cui la donazione è stata effettuata. La forma è irrilevante ai soli fini della collazione, pur restando rilevante ai fini della riunione fittizia per il calcolo della legittima.
  • Considerare il credito del de cuius verso un coerede oggetto di autonoma attribuzione nella formazione delle porzioni. Tale credito è già stato liquidato attraverso il meccanismo dell’imputazione e dei prelevamenti, prima della divisione vera e propria.

Cosa fare

Va accertato se ciascun coerede sia tenuto a collazione per donazioni ricevute dal de cuius, e se sia debitore verso il defunto o verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Va distinto il credito del de cuius verso un terzo, che entra nella comunione ereditaria secondo le regole ordinarie, dal credito del de cuius verso un coerede, che segue la specifica disciplina dell’imputazione e dei prelevamenti.

Va effettuata l’imputazione e il conseguente prelevamento prima di procedere alla formazione delle porzioni sulla massa residua.

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