Restituzione delle rendite e restituzione del prezzo nell’acquisto nullo (Cass. civ. Sez. II n. 14421 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il contratto è dichiarato nullo, gli obblighi restitutori insorgono ex lege e devono essere fatti valere dalla parte interessata mediante specifica domanda giudiziale, non potendo il giudice provvedere d’ufficio. L’obbligo di restituire le rendite percepite dall’accipiens non è subordinato alla previa restituzione del prezzo da parte del venditore, né al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la nullità. Il credito alla restituzione del prezzo e quello alla restituzione delle rendite sono suscettibili di compensazione, ma solo se le parti abbiano proposto le reciproche domande restitutorie. All’interpretazione della disposizione testamentaria, questione di fatto riservata al giudice di merito, è consentito l’accesso in sede di legittimità nei soli limiti del controllo di conformità a legge dei criteri ermeneutici e della coerenza della motivazione.

Il Fatto

La controversia riguarda la successione ereditaria di un de cuius, alla quale sono succeduti per legge il fratello e i discendenti dei fratelli premorti. Il Tribunale di Lucera, dopo avere dichiarato con sentenza non definitiva la nullità di un atto di trasferimento immobiliare posto in essere da un procuratore del de cuius, disponeva con sentenza definitiva la divisione dei beni ereditari, determinava i conguagli e condannava gli acquirenti al pagamento delle rendite del bene oggetto dell’atto nullo.

La Corte d’appello di Bari riformava in parte la decisione, escludendo dalla massa da dividere uno dei vani e confermando la condanna alle rendite. Contro la pronuncia territoriale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo l’erronea qualificazione di un’ordinanza istruttoria, la violazione dei canoni di ermeneutica testamentaria, l’omesso esame di un fatto decisivo e la decorrenza degli obblighi restitutori.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di carattere processuale. Nel procedimento disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegio e essere nominato relatore, senza versare in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c. La proposta, infatti, non rivela funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva, e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame (Sez. Un. n. 9611 del 2024).

Il primo motivo è respinto. Per stabilire se un provvedimento sia sentenza o ordinanza endoprocessuale occorre guardare non alla forma esteriore, ma al suo contenuto e all’effetto giuridico prodotto; hanno natura di sentenza i provvedimenti che contengono una statuizione decisoria ai sensi dell’art. 279 c.p.c., anche quando non definiscono il giudizio (Cass. n. 3945 del 2018). Nel caso concreto, l’ordinanza di richiamo del consulente tecnico non aveva leso alcuna posizione sostanziale, limitandosi a indicazioni di carattere istruttorio, senza definire, neppure parzialmente, la controversia.

Il secondo motivo è infondato. Il giudizio di interpretazione della disposizione testamentaria, riguardando una questione di fatto, spetta in via esclusiva al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità, cioè per non conformità a legge dei criteri ermeneutici e per la compiutezza e coerenza della giustificazione (Cass. n. 7422/2005; Cass. n. 701/2021). La lettura accolta dalla corte territoriale della locuzione “da porta a porta” non è incompatibile con il tenore letterale della scrittura, sicché il motivo si risolve nel proporre una interpretazione alternativa, non essendo richiesto che quella giudiziale sia l’unica astrattamente possibile.

Parimenti infondato è il terzo motivo. La corte territoriale ha ampiamente argomentato le proprie conclusioni sull’interpretazione della volontà testamentaria, facendo prevalere la locuzione “da porta a porta” sulla ripartizione aritmetica del vano. Non sussiste pertanto alcun omesso esame di fatto decisivo: il ricorrente ripropone inammissibilmente in sede di legittimità una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice del merito.

Il quarto motivo è infondato. Accertata la mancanza della causa adquirendi per nullità del contratto, l’azione per la restituzione di quanto prestato è quella di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), applicabile per analogia anche all’indebito sopravvenuto (Cass. n. 515/2018; Cass. n. 5624/2009). Nell’ipotesi di consegna di cosa determinata si applica l’art. 2037 c.c. e, per frutti e interessi, l’art. 2036, comma 2, c.c. Gli obblighi restitutori insorgono ex lege e vanno fatti valere con specifica domanda giudiziale (Cass. n. 5520/2008); il giudice non può emettere provvedimenti restitutori d’ufficio (Cass. n. 3522/1972). Nel caso concreto la domanda di restituzione del prezzo non è stata proposta, con la conseguenza che la condanna dell’accipiens al pagamento delle rendite è immune da censure. Quanto alla decorrenza, è erroneo l’assunto che l’obbligo sorga solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

Il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata: trovano quindi applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della cassa delle ammende (Cass. Sez. Un. n. 27433 e n. 27195 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *