Art. 725 c.c. Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Funzione della norma

L’art. 725 c.c. si colloca nella sequenza tecnica delle operazioni divisionali immediatamente dopo la disciplina della collazione e imputazione (art. 724 c.c.) e immediatamente prima della stima della massa residua e della formazione delle porzioni (art. 726 c.c.). La norma presuppone che siano già stati compiuti, se del caso, i conti tra condividenti e la formazione dello stato attivo e passivo (art. 723 c.c.), nonché la verifica delle poste da conferire o imputare alla quota del singolo erede (art. 724 c.c.). Il prelevamento non è una distribuzione finale di beni, ma un’operazione preliminare di riequilibrio interno alla massa, destinata a correggere gli effetti del mancato conferimento in natura dei beni donati o dell’imputazione di debiti alla quota di un coerede, prima che si proceda alla stima e alla formazione delle porzioni (art. 726, 727 c.c.).

Il meccanismo del prelevamento

La ratio della norma è consentire agli altri eredi di prelevare dalla massa beni proporzionali alle rispettive quote quando il riequilibrio non sia stato realizzato mediante conferimento in natura del bene donato, oppure quando un debito del singolo erede debba gravare sulla sua quota ai sensi dell’art. 724, secondo comma, c.c. Il legislatore distingue tra conferimento in natura e conferimento per imputazione: quando il bene donato non rientra materialmente nella massa, il riequilibrio non può avvenire attraverso la mera presenza fisica del cespite nell’asse, e diventa perciò necessario attribuire agli altri coeredi beni della massa comune in misura corrispondente alle rispettive quote.

L’omogeneità dei beni prelevati

I prelevamenti, per quanto possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura: la norma privilegia quindi, anche in questa fase preliminare, un criterio di corrispondenza qualitativa tra ciò che manca alla massa e ciò che viene prelevato, in coerenza con l’esigenza generale di formare porzioni omogenee che caratterizza l’intero sistema della divisione ereditaria (art. 727 c.c.).

Il presupposto: la previa individuazione dei soggetti e delle quote

Come già rilevato in tema di legittimazione a domandare la divisione (art. 713 c.c.), non è configurabile alcuna operazione divisionale, nemmeno sub specie di liquidazione del debito del coerede verso il de cuius attraverso il meccanismo del prelevamento, se non sono stati preventivamente individuati i soggetti concorrenti e le quote in base alle quali attuare il concorso. In assenza di tale previa individuazione, anche una pronuncia di condanna pro quota risulterebbe prematura, dando per scontata un’accettazione dell’eredità da parte di tutti i chiamati che deve invece essere previamente verificata (Cass. 19318/2025).

Errori frequenti

  • Procedere al prelevamento senza aver prima verificato quali beni donati non siano stati conferiti in natura o quali debiti debbano essere imputati. Il prelevamento presuppone l’accertamento di queste condizioni ai sensi dell’art. 724 c.c.
  • Formare i prelevamenti senza tener conto della natura e qualità dei beni non conferiti in natura. La norma richiede, per quanto possibile, una corrispondenza qualitativa.
  • Procedere alle operazioni di prelevamento senza aver previamente individuato tutti i soggetti concorrenti alla divisione e le rispettive quote. Tale individuazione è presupposto indispensabile di ogni operazione divisionale.

Cosa fare

Va verificato, prima di procedere ai prelevamenti, quali beni donati non siano stati conferiti in natura e quali debiti debbano essere imputati alla quota di un coerede.

Va ricercata, nella formazione dei prelevamenti, la maggiore corrispondenza possibile di natura e qualità rispetto ai beni non conferiti in natura.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *