Art. 727 c.c. Norme per la formazione delle porzioni

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota.

Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica.

Funzione della norma

L’art. 727 c.c. si colloca nel segmento centrale delle operazioni divisionali, subito dopo la stima di ciò che resta nella massa (art. 726 c.c.), perché solo su beni già stimati può essere costruita una porzione economicamente proporzionata alla quota del coerede. La norma sta tra la fase valutativa e la fase distributiva: non attribuisce ancora i beni ai singoli condividenti, ma detta i criteri con cui devono essere formati i lotti da attribuire successivamente, mediante assegnazione o sorteggio (art. 729 c.c.).

La ratio della norma è trasformare la quota ideale del coerede in una porzione concreta costruita secondo un equilibrio non solo aritmetico, ma anche qualitativo: la divisione ereditaria non mira soltanto a distribuire valore, ma a distribuire il più possibile beni omogenei per specie e qualità. Il conguaglio resta rimedio ammissibile, ma non criterio primario di costruzione delle porzioni, perché il sistema privilegia, quando possibile, un’uguaglianza sostanziale già in natura.

Il criterio dell’eguale natura e qualità, salvi gli artt. 720 e 722 c.c.

Salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722 c.c. sugli immobili non comodamente divisibili e sui beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale, le porzioni devono essere formate, previa stima, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota.

L’assenza di un obbligo di assoluta omogeneità e la formazione per categorie

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, un’assoluta omogeneità delle stesse: nell’ambito di ciascuna categoria di beni (immobili, mobili e crediti) taluni beni possono essere assegnati per l’intero a una quota e altri, sempre per l’intero, a un’altra quota, salvi i necessari conguagli. Il diritto dei condividenti a una porzione in natura di ciascuna categoria non consiste nella realizzazione di un frazionamento delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti che comporti pregiudizio al diritto dei condividenti a una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa. Quando nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice deve accertare se tale diritto sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili a ciascun condividente, salvo conguaglio (Cass. 17862/2020).

«Se il principio contenuto nell’art. 727 c.c. può sottendere la ratio di attribuire a tutti i condividenti beni il più possibile omogenei, ciò non toglie che, quando questo comporti l’attribuzione di beni di valore sproporzionato rispetto alla quota o di beni non comodamente divisibili, il giudice può ben derogare alla perfetta omogeneità delle quote: l’assegnazione in pari misura, in proporzione alle singole quote, di beni immobili di diversa tipologia — ad esempio case e terreni — non viola il disposto dell’art. 727 c.c.» (App. Trento 150/2025)

Il divieto di frazionamento di biblioteche, gallerie e collezioni

Si deve evitare, per quanto possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che abbiano un’importanza storica, scientifica o artistica: la norma introduce un limite specifico al criterio generale della divisione proporzionale, in ragione del valore culturale unitario di questi complessi di beni, che rischierebbe di essere irrimediabilmente compromesso da una loro dispersione tra più porzioni.

I crediti del de cuius verso terzi e verso un coerede: due discipline distinte

La menzione dei crediti tra i beni componenti la porzione divisionale (art. 727 c.c.) riguarda i crediti del de cuius verso terzi, che entrano a far parte della comunione ereditaria e non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in ragione delle quote, a differenza dei debiti, per i quali vige la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. Che i crediti verso terzi ricadano nella comunione è confermato anche dall’art. 757 c.c., per cui il coerede assegnatario dell’unico credito succede nel credito fin dall’apertura della successione, e dall’art. 760 c.c., che esclude la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede. Ciascun partecipante alla comunione può quindi agire singolarmente per l’intero credito comune o per la sola parte proporzionale alla propria quota, senza necessità di litisconsorzio con gli altri coeredi (Cass. S.U. 24657/2007; Cass. 15894/2014; Cass. 24449/2015; Cass. 24865/2015; Cass. 10585/2024).

Questa regola riguarda però solo i crediti del de cuius verso terzi. Il credito del de cuius verso uno degli eredi segue invece la diversa disciplina dell’imputazione (art. 724 c.c.) e dei conseguenti prelevamenti (art. 725 c.c.): quando si formano le porzioni secondo i criteri dell’art. 727 c.c., il rapporto defunto-erede è già stato liquidato attraverso tale meccanismo, e il credito del de cuius verso il coerede debitore non costituisce oggetto di autonoma attribuzione divisoria (Cass. 19318/2025).

La distinzione tra accordo divisionale parziale e vera e propria divisione

Va infine distinto il contratto con cui solo alcuni degli eredi fissano le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario e si vincolano all’osservanza del concordato assetto di interessi, dalla vera e propria divisione ereditaria, per la cui validità è richiesta la partecipazione di tutti i coeredi.

«Il contratto con cui alcuni degli eredi fissano le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria e assegnano a ciascuno la porzione spettantegli, vincolandosi all’osservanza del concordato assetto d’interessi, è valido in quanto, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione ereditaria, per la cui validità soltanto è richiesta la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione. In tale ipotesi si ha un contratto perfetto in tutti i suoi elementi essenziali, immediatamente vincolante ed efficace fra le parti contraenti e destinato a conseguire il suo effetto definitivo, consistente nello scioglimento della comunione ereditaria, mediante la successiva adesione dei coeredi assenti, senza che occorra alcun ulteriore accordo o un provvedimento giudiziale sostitutivo, perché l’attribuzione dei beni ereditari abbia luogo in conformità delle pattuizioni negoziali (Cass. 22977/2013).» (Trib. Venezia 3497/2025)

Errori frequenti

  • Pretendere un frazionamento rigoroso di ogni singolo bene per garantire l’omogeneità delle porzioni. È sufficiente una proporzionale divisione dei beni per categorie, con eventuale assegnazione per intero di singoli beni a diverse quote, salvi i conguagli.
  • Consentire il frazionamento di biblioteche, gallerie o collezioni di importanza storica, scientifica o artistica quando sia evitabile. La norma impone di preservarne, per quanto possibile, l’unità.
  • Ritenere che il credito del de cuius verso un coerede debba essere trattato come i crediti verso terzi ai fini della formazione delle porzioni. Il primo segue la diversa disciplina dell’imputazione e dei prelevamenti, ed è già liquidato prima della formazione delle porzioni.
  • Ritenere nullo o inefficace un accordo divisionale sottoscritto solo da alcuni coeredi. Tale accordo è valido come contratto vincolante tra le parti che lo hanno sottoscritto, pur non costituendo di per sé la divisione ereditaria vera e propria, che richiede la partecipazione di tutti i coeredi.

Cosa fare

Va verificato se la formazione delle porzioni possa avvenire per categorie omogenee di beni, anche mediante assegnazione per intero di singoli beni a quote diverse, salvi i conguagli necessari.

Va evitato, per quanto possibile, il frazionamento di biblioteche, gallerie o collezioni di rilevanza storica, scientifica o artistica presenti nell’asse ereditario.

Va distinto il credito del de cuius verso un terzo, incluso nella comunione secondo le regole ordinarie, dal credito verso un coerede, già liquidato attraverso l’imputazione e i prelevamenti prima della formazione delle porzioni.

Va valutata l’opportunità di un accordo divisionale anche parziale tra alcuni coeredi, tenendo presente che esso vincola le parti che lo sottoscrivono pur non equivalendo, da solo, alla divisione ereditaria definitiva.

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