Interposizione fittizia e società in liquidazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 390 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 postula che l’amministrazione finanziaria provi il totale asservimento del soggetto interposto all’interponente, il quale deve gestirne le risorse uti dominus ed essere il reale percettore del reddito. La prova indiziaria deve rigorosamente avere ad oggetto la relazione di fatto tra l’interponente e la fonte del reddito e il suo effettivo possesso. Non è configurabile l’interposizione fittizia in danno di una società in liquidazione che abbia cessato l’attività caratteristica, laddove gli indizi offerti dall’ufficio dimostrino, al contrario, che il nuovo soggetto ha proseguito l’attività sfruttandone beni, personale e avviamento. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione comporti necessariamente la reiezione del motivo, e la motivazione apparente ricorre solo quando il testo non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento con cui le imputava, per l’anno 2013, i ricavi fatturati da una cooperativa sociale che sarebbe stata fittiziamente interposta nello svolgimento dell’attività di impresa. L’ufficio assumeva che la cooperativa, costituita dagli stessi soci, aveva proseguito la medesima attività della società, posta in liquidazione, sotto la direzione delle stesse persone, negli stessi locali e con gli stessi clienti.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva respinto l’appello dell’ufficio, ritenendo la legittimità della costituzione della cooperativa e l’inconfigurabilità dell’interposizione fittizia in ragione della cessazione dell’attività della società interponente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso, ha escluso in primo luogo i vizi procedurali dedotti. Quanto all’omessa pronuncia, ha richiamato il principio per cui il vizio non ricorre quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo, dovendosi ritenere implicito il rigetto delle censure; quanto alla motivazione apparente, ha precisato che essa integra un error in procedendo solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Sezioni Unite n. 16159 del 2018; Sezioni Unite n. 22232 del 2016).
Nel merito, la Corte ha ricostruito la funzione antielusiva dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, che consente di tassare l’effettivo possessore del reddito oltre la titolarità formale. Con specifico riguardo all’interposizione tra società, la giurisprudenza di legittimità richiede la prova del totale asservimento della società interposta all’interponente, tale da dimostrare la relazione di fatto con la fonte del reddito e l’effettivo possesso dello stesso (Cass. n. 20846 del 2025; Cass. n. 9890 del 2023; Cass. n. 5276 del 2022).
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la prospettazione dell’amministrazione delineasse un quadro opposto rispetto all’asservimento richiesto: gli indizi addotti dimostravano, infatti, che era stata la cooperativa a sfruttare le risorse della società in liquidazione, e non quest’ultima a gestire uti dominus le risorse della prima. La società in liquidazione, avendo cessato l’attività caratteristica, non poteva dirsi effettivo possessore dei redditi formalmente intestati al nuovo soggetto.
La Corte ha infine escluso la rilevanza del precedente citato dall’ufficio, relativo a una diversa annualità e incentrato sulla valenza probatoria delle informazioni raccolte in sede di verifica, questione non attinente alla decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con esclusione delle spese per la mancata costituzione dell’intimata e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.