Equa riparazione: successione nel giudizio presupposto e riunione d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 5723 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, il diritto all’indennizzo degli eredi deve essere ricostruito analiticamente: quello iure hereditatis spetta per la posizione del de cuius, mentre quello iure proprio matura solo dalla costituzione in giudizio degli eredi. L’erede che si sia costituito un mese prima della decisione definitiva non ha diritto ad alcuna quota per il periodo precedente. Il diritto all’indennizzo compete esclusivamente alla parte, non al difensore che abbia assistito la parte in qualità di avvocato. L’aumento previsto dall’art. 2-bis, comma 1-quater, per la riunione di più giudizi è una facoltà del giudice, che deve essere esercitata tenendo conto se la riunione sia stata disposta su istanza di parte o sia invece obbligatoria.

Il Fatto

La società e i soci avevano proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile articolato in più gradi. Il giudice dell’opposizione, la Corte di Appello di Lecce, riconosceva l’indennizzo ai primi due ricorrenti ma lo negava all’erede di una delle parti originarie, che si era costituito solo un mese prima della decisione finale.

La Corte distrettuale aveva inoltre riconosciuto un aumento del 10%, e non del 20% richiesto, ritenendo non interamente applicabile la maggiorazione prevista per l’ipotesi di riunione di più giudizi. Avverso questo decreto proponevano ricorso per cassazione gli originari opponenti, deducendo quattro motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibile la prima censura, con la quale i ricorrenti contestavano la quantificazione dell’indennizzo. La Corte ha precisato che il giudizio di cassazione non può risolversi in una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, né in una nuova pronuncia sul fatto, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 24148 del 2013.

Con riferimento alla posizione dell’erede, la Corte ha ritenuto infondata la censura. Richiamando i precedenti di Sez. 2, Ordinanza n. 12096 del 2023 e conformi, la Corte ha ribadito che il pregiudizio si articola in segmenti temporali separati per il dante causa e per gli eredi. Il diritto di questi ultimi iure proprio decorre esclusivamente dalla loro costituzione in giudizio, senza possibilità di cumulo con il danno sofferto dal de cuius.

La Corte ha altresì escluso rilevanza alla circostanza che l’erede avesse partecipato al giudizio in qualità di difensore della parte originaria, precisando che il diritto all’indennizzo spetta alla parte e non al difensore, il quale opera nello svolgimento della propria attività professionale senza divenire titolare della posizione sostanziale dedotta.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato la censura infondata, osservando che l’art. 2-bis, comma 1-quater, della legge n. 89/2001 prevede che l’indennizzo “può” essere incrementato “fino al 20 per cento”, attribuendo al giudice un potere discrezionale. L’aumento del 10% è stato correttamente operato dalla Corte di Appello, la quale aveva rilevato che la riunione era obbligatoria in appello, essendo impugnazioni avverso la medesima decisione.

Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di una delle due distinte rationes decidendi poste a fondamento della compensazione delle spese. La Corte ha richiamato il principio, espresso da Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 2020, secondo cui la mancata censura di una ratio decidendi autonoma determina la formazione del giudicato interno. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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