Accertamento dell’obbligo del terzo e giurisdizione dopo la riforma dell’art. 548 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Un. n. 24845 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’espropriazione forzata presso terzi, a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l’accertamento dell’obbligo del terzo si configura come un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione e volto esclusivamente alla delibazione dell’effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell’esecuzione in corso. L’ordinanza che lo definisce e la sentenza emessa all’esito dell’eventuale opposizione agli atti esecutivi sono inidonee alla formazione del giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato, facendo stato solo tra creditore procedente e terzo. Ne consegue che, quando il pignoramento ha ad oggetto un credito di natura tributaria del debitore esecutato, la contestazione della dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria non radica la giurisdizione del giudice tributario, ma resta devoluta al giudice ordinario, restando invece impugnabile dinanzi al giudice tributario la dichiarazione negativa in quanto atto espressivo del potere impositivo, nei termini di legge.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, terza pignorata in una procedura esecutiva promossa da un creditore nei confronti di una società debitrice, rendeva dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., contestata dal creditore procedente. Il Tribunale, accogliendo l’istanza del creditore, dichiarava il terzo debitore per l’importo di euro 5.000,00, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi opposizione ai sensi dell’art. 548 c.p.c., sollevando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, rigettata dal Tribunale con sentenza pubblicata nel 2025.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 in tema di compensazione legale dei crediti tributari e l’omessa motivazione. Il ricorso veniva avviato alla trattazione camerale dinanzi alle Sezioni Unite, su conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli all’accoglimento del primo motivo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dato continuità al principio affermato nelle pronunce nn. 3773 e 9570 del 2014, secondo cui la controversia avente ad oggetto la contestazione della dichiarazione resa dall’amministrazione finanziaria quale terza pignorata è devoluta al giudice tributario, in quanto investe un rapporto di natura tributaria e la dichiarazione negativa costituisce espressione del potere impositivo. Tale ricostruzione, tuttavia, si fondava sul presupposto — espresso nelle stesse pronunce — che il giudizio si concludesse con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale anche sul rapporto tra debitore esecutato e terzo, con il primo quale litisconsorte necessario.
La Corte ha verificato se tale presupposto sia ancora sostenibile alla luce delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, rilevando che esse hanno profondamente inciso sulla natura dell’accertamento dell’obbligo del terzo, ora configurato come subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, volto esclusivamente a delibare l’effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell’esecuzione in corso. L’ordinanza che lo definisce è priva di rilievo panprocessuale e inidonea, anche soltanto in potenza, alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito con riferimento alla nuova disciplina.
La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, impugnabile solo in Cassazione ex art. 111 Cost., è quindi idonea al giudicato limitatamente al rapporto tra creditore procedente e terzo, mentre in relazione al rapporto tra debitore esecutato e terzo la decisione fa stato ai soli fini dell’assoggettabilità del credito alla procedura esecutiva. La fattispecie in esame riguarda una procedura promossa successivamente all’entrata in vigore delle modifiche legislative, sicché l’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, con efficacia limitata alla fase esecutiva.
La Corte ha pertanto concluso che, in caso di pignoramento di un credito di natura tributaria, il creditore procedente può avvalersi della tutela esecutiva nei confronti del terzo dinanzi al giudice ordinario, sebbene la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria conservi la natura di atto espressivo del potere impositivo, impugnabile dal debitore esecutato dinanzi al giudice tributario nei termini di legge. Il primo motivo di ricorso è stato rigettato, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e rimessione della causa alla Terza Sezione civile per l’esame degli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo
- Art. 548 c.p.c. – Mancata dichiarazione del terzo
- Art. 549 c.p.c. – Contestata dichiarazione del terzo