Comunicazione dell’avviso di udienza tributaria: il rispetto del termine di trenta giorni esclude la nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 6243 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la comunicazione alle parti costituite dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992, adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La omessa comunicazione dell’avviso alle parti, almeno trenta giorni prima dell’udienza, determina la nullità della decisione della commissione tributaria. La tardiva comunicazione non produce nullità nel solo caso di partecipazione del difensore dell’udienza, ove la parte non abbia eccepito la violazione. La censura di nullità è, pertanto, infondata quando l’avviso risulti inviato a mezzo PEC nel rispetto del termine legale.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso originario, concernente la legittimità di un’intimazione di pagamento e delle sottese cartelle esattoriali. Con unico motivo, il ricorrente denunciava la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la data di rinvio dell’udienza di trattazione non gli fosse stata comunicata nel termine previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la doglianza come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., stante la dedotta nullità della sentenza impugnata. Ha quindi richiamato il principio consolidato per cui la comunicazione dell’avviso di udienza nel contenzioso tributario assume una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa. La sua omissione, o la sua tardività, determina la nullità della decisione, salvo che la parte, comparendo in udienza, non abbia tempestivamente eccepito la violazione o abbia prestato acquiescenza.
La Corte ha precisato che, però, la nullità non ricorre ove la comunicazione sia avvenuta nel rispetto del termine di trenta giorni. L’esame del fascicolo d’ufficio ha dimostrato che l’avviso di fissazione dell’udienza era stato inviato al difensore del contribuente a mezzo PEC, ricevuta in data 19/10/2020, con fissazione dell’udienza al 23/11/2020. Il termine di trenta giorni risultava, quindi, pienamente rispettato, rendendo infondata la censura di nullità. La circostanza era peraltro ammessa dallo stesso ricorrente nel proprio atto.
Quanto alle ulteriori doglianze concernenti la mancata applicazione del favor rei alle sanzioni e la condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto o allegato il provvedimento relativo alle sanzioni. Nel merito, le ha reputate infondate: nel giudizio di appello l’Agenzia delle entrate riscossione era assistita da un avvocato del libero foro, mentre la condanna alle spese in favore dell’Amministrazione finanziaria vittoriosa, patrocinata da propri funzionari, è legittima.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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