Produzione documentale in appello secondo il regime previgente (Cass. civ. Sez. 5 n. 20130 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Alla luce della sentenza Corte cost. n. 36 del 2025, il regime processuale introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023 non si applica ai giudizi tributari il cui ricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4 gennaio 2024. In tali giudizi, anche nell’eventuale grado di appello, continua ad applicarsi il previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ne consegue l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti, anche preesistenti, senza che la parte debba dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito nel grado precedente. La disciplina in materia è speciale e non consente di applicare la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sassari un avviso di iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento presupposta, deducendo il difetto di prova della notificazione di quest’ultima. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, producendo per la prima volta in secondo grado la documentazione comprovante l’avvenuta notifica della cartella.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna rigettava l’appello, ritenendo la produzione inammissibile in quanto tardiva. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione valuta fondato il motivo, accertando che il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2012 e quello di appello nel 2017, entrambi in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, avvenuta il 4 gennaio 2024. La Corte territoriale aveva erroneamente applicato il regime novellato dell’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Suprema Corte richiama la pronuncia Corte cost. n. 36 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023. La Consulta ha ritenuto irragionevole la lesione dell’affidamento delle parti che deriva dall’applicazione immediata della nuova disciplina ai giudizi di appello già pendenti, incidendo su scelte difensive compiute quando la produzione documentale era libera.
In applicazione di tale principio, deve ritenersi che nei giudizi con primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 continui ad applicarsi il previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che sancisce la piena libertà di produzione di nuovi documenti in appello. La giurisprudenza di legittimità successiva ha confermato tale lettura, precisando che la declaratoria di incostituzionalità impedisce l’applicazione del nuovo regime preclusivo ai giudizi pendenti.
La Suprema Corte ribadisce, infine, che nel processo tributario trova applicazione il principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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