Art. 769 c.c. Definizione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Funzione della norma

L’art. 769 c.c. apre il Titolo V del Libro II dedicato alla donazione e ne fissa la definizione legale, individuando gli elementi costitutivi della fattispecie: la natura contrattuale, quindi bilaterale e non unilaterale, dell’atto; lo spirito di liberalità, o animus donandi, quale causa tipica; l’arricchimento del donatario, quale effetto necessario; e il correlativo atto dispositivo del donante, che può consistere sia nel trasferimento di un diritto sia nell’assunzione di un’obbligazione a favore dell’altra parte.

La natura contrattuale della donazione

La qualificazione della donazione come contratto implica la necessità dell’accordo tra le parti: non è sufficiente la volontà unilaterale del donante di arricchire il donatario, ma occorre l’incontro dei consensi, con la conseguente applicazione, salvo le deroghe previste dalla disciplina speciale, dei principi generali in materia di formazione del contratto.

Le due modalità dell’arricchimento: disposizione di un diritto o assunzione di un’obbligazione

La norma individua due modalità alternative attraverso cui il donante può realizzare l’arricchimento del donatario: la disposizione a favore di questi di un proprio diritto, che dà luogo alla donazione ad effetti reali immediati, oppure l’assunzione verso il donatario di un’obbligazione, che dà luogo alla donazione obbligatoria, con effetti meramente obbligatori destinati a tradursi in un successivo adempimento.

Lo spirito di liberalità come causa tipica

Lo spirito di liberalità costituisce l’elemento causale che qualifica la donazione e la distingue da altri atti di trasferimento patrimoniale: esso richiede la consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale, e in assenza di una controprestazione corrispettiva.

Errori frequenti

  • Ritenere che la donazione possa perfezionarsi con la sola volontà del donante. Trattandosi di contratto, è necessario l’incontro dei consensi di entrambe le parti.
  • Confondere l’arricchimento mediante disposizione di un diritto con quello mediante assunzione di un’obbligazione. Si tratta di due modalità distinte, con effetti reali immediati nel primo caso e meramente obbligatori nel secondo.

Cosa fare

Va verificata, per la qualificazione di un atto come donazione, la sussistenza congiunta di tutti gli elementi previsti dalla norma: natura contrattuale, spirito di liberalità, arricchimento del donatario e correlativo atto dispositivo o assuntivo del donante.

Va distinta, in sede di redazione o di interpretazione dell’atto, la donazione con effetti reali immediati dalla donazione obbligatoria, in ragione delle diverse conseguenze sul piano dell’adempimento.

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