Art. 779 c.c. Donazione a favore del tutore o protutore
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell’art. 599.
Funzione della norma
L’art. 779 c.c. si inserisce nel Capo II del Titolo V del Libro II, dedicato alla capacità di disporre e di ricevere per donazione. La sua collocazione non è casuale: il legislatore ha ritenuto di dover disciplinare separatamente, nell’ambito della disciplina delle liberalità, talune ipotesi nelle quali la libertà del donante è strutturalmente compromessa non da una patologia della volontà in senso stretto, ma dalla posizione di soggezione fiduciaria in cui il donante si trova rispetto al beneficiario.
La norma non incide sulla capacità del donante di disporre dei propri beni, capacità che, per il soggetto già uscito dalla tutela, è ripristinata per il solo effetto del raggiungimento della maggiore età o della cessazione dell’interdizione, bensì sulla capacità del tutore o del protutore di ricevere a titolo gratuito dal proprio tutelato. Si tratta, tecnicamente, di un’incapacità speciale e temporanea a ricevere per donazione, analoga per struttura a quella prevista, in materia successoria, dall’art. 596 c.c., con il quale condivide tanto la ratio quanto il meccanismo temporale di operatività.
La ratio: trasparenza del rendiconto e prevenzione di indebite pressioni
«La norma presuppone che il soggetto già in tutela abbia al momento della donazione la capacità di disporre dei propri beni, ad esempio il minore diventato maggiorenne o l’interdetto che abbia recuperato la sua capacità a seguito di revoca della dichiarazione di interdizione, diversamente la donazione sarebbe nulla secondo le regole generali dell’art. 774 c.c. per incapacità del donante e non vi sarebbe necessità di una norma speciale. Si tratta, allora, di una specifica e circoscritta nel tempo incapacità a ricevere la donazione, se prima non sia approvato il conto o estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo. La norma è chiaramente diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto, evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato il denaro prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.» (Cass. 3941/2025)
L’applicabilità all’amministrazione di sostegno
«La norma si applica, in virtù del disposto dell’art. 411 c.c., anche all’amministrazione di sostegno, in quanto compatibile. La valutazione di compatibilità va fatta tenendo conto che l’amministrazione di sostegno non ha una disciplina legale predeterminata in tutti i suoi aspetti, ma è un vestito su misura e può, a seconda delle esigenze concrete del beneficiario, assumere caratteristiche diverse (Cass. 6079/2020). Occorre guardare al decreto di apertura per verificare come essa si configuri nel caso concreto, quali sono i poteri e i compiti dell’amministratore e correlativamente quali limitazioni di capacità sono state previste per il beneficiario. Poiché l’art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere donazione per il tutore e il protutore che non abbiano ancora presentato il rendiconto, la stessa incapacità, temporalmente delimitata, colpisce l’amministratore di sostegno qualora il giudice tutelare gli abbia imposto obbligo di rendiconto o comunque demandato la gestione del denaro dell’incapace. L’amministratore di sostegno non è tenuto per legge al rendiconto in via automatica, ma solo a riferire al giudice circa l’attività svolta, salvo che il giudice tutelare, nel modellare la misura, gli abbia affidato compiti che richiedano il rendiconto: in tal caso la norma è da ritenersi compatibile con la misura dell’amministrazione di sostegno e di conseguenza applicabile anche a colui che ha ricoperto il ruolo di amministratore.» (Cass. 3941/2025; in tema anche App. Venezia 2290/2025)
Elusione del divieto tramite atti simulatamente onerosi
Un contratto formalmente oneroso può celare in realtà una liberalità soggetta al divieto: la parentela stretta e la sproporzione tra prezzo e valore costituiscono elementi presuntivi di predisposizione fraudolenta, utilizzabili anche per sospettare l’elusione del divieto dell’art. 779 c.c. quando la liberalità coinvolga familiari o prestanome del tutore (Corte app. Ancona 1770/2024).
Errori frequenti
- Ritenere che la nullità dell’art. 779 c.c. riguardi la capacità del donante. La norma incide sulla capacità del tutore o protutore di ricevere, non sulla capacità del donante di disporre.
- Escludere automaticamente l’applicabilità della norma all’amministrazione di sostegno. L’incapacità a ricevere si estende all’amministratore di sostegno quando il giudice tutelare gli abbia imposto un obbligo di rendiconto o la gestione del denaro del beneficiario.
- Non considerare la possibile elusione del divieto tramite atti formalmente onerosi verso familiari o prestanome del tutore. La sproporzione tra prezzo e valore e la parentela stretta costituiscono indici presuntivi di frode al divieto.
Cosa fare
Va verificato se, al momento della donazione, il conto della tutela sia stato approvato o l’azione per il rendimento del conto sia estinta, presupposto per la validità della donazione a favore dell’ex tutore o protutore.
Va accertato, per l’amministrazione di sostegno, se il decreto di apertura preveda un obbligo di rendiconto o la gestione del denaro del beneficiario in capo all’amministratore, condizione per l’applicabilità della norma.
Va valutata con attenzione l’eventuale sproporzione tra prezzo e valore in atti formalmente onerosi stipulati con familiari o prestanome del tutore, quale indice di elusione del divieto.