Art. 785 c.c. Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Funzione della norma

La donazione obnuziale, disciplinata dall’art. 785 c.c., rappresenta una figura speciale di liberalità strutturalmente e causalmente collegata all’evento matrimoniale. La peculiarità e la funzione dell’istituto risiedono nell’intento di favorire e tutelare la formazione del patrimonio della nascente famiglia, apprestando un regime normativo che deroga in modo significativo al generale principio consensualistico tipico del contratto di donazione, dettato dall’art. 769 c.c. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la donazione in riguardo di matrimonio non configura un contratto bilaterale, bensì un negozio unilaterale perfetto e irrevocabile: il dettato normativo, in deroga al regime ordinario, sancisce infatti che essa si perfeziona senza alcun bisogno che sia accettata.

La tipicità della causa e la necessaria menzione del futuro matrimonio

«L’art. 785 c.c., nel definire la nozione di donazione obnuziale, si riferisce testualmente a una donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; dispone anche che questa donazione, seppure si perfeziona senza bisogno d’essere accettata, non produce effetto finché non segua il matrimonio: secondo la formulazione letterale della norma, dunque, la donazione in riguardo di matrimonio si configura in riferimento a un matrimonio futuro e non ancora concluso. Il secondo comma dello stesso art. 785 c.c. prevede che l’annullamento del matrimonio importi la nullità della donazione, mentre il successivo art. 805 c.c. esclude che queste donazioni possano revocarsi per causa d’ingratitudine o per sopravvenienza di figli. In coerenza con questa inequivocabile lettera della legge e con la peculiarità della disciplina, la donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione, nell’atto pubblico che la contiene, che l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro determinato matrimonio; tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell’atto perché il legislatore ha voluto tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni (Cass. 14203/2017; Cass. 15873/2006).» (Cass. 1950/2026)

Il perfezionamento senza accettazione e la sospensione di efficacia fino al matrimonio

La donazione obnuziale si perfeziona senza bisogno di accettazione, ma la sua efficacia resta sospesa fino a quando non segua il matrimonio: si tratta quindi di un negozio già perfetto nella sua struttura, ma condizionato nell’efficacia all’evento matrimoniale futuro e determinato, espressamente menzionato nell’atto pubblico che la contiene.

Gli effetti dell’annullamento del matrimonio

L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione, in coerenza con il collegamento causale tra i due atti. La norma tempera tuttavia questo effetto caducante a tutela dei terzi e del coniuge di buona fede: restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, e il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo, coerentemente con la finalità protettiva della norma verso la prole nata da un matrimonio poi annullato ma contratto in buona fede.

Il confine con il fondo patrimoniale: assenza di automatica gratuità qualificata

«La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (Cass. 19029/2013; Cass. 29298/2017).» (Cass. 1950/2026)

Errori frequenti

  • Ritenere che la donazione obnuziale richieda l’accettazione del donatario come qualunque altra donazione. La norma esclude espressamente tale necessità: il negozio si perfeziona senza bisogno di accettazione.
  • Considerare efficace la donazione obnuziale prima della celebrazione del matrimonio. L’efficacia resta sospesa fino a quando non segua il matrimonio determinato menzionato nell’atto.
  • Ritenere automaticamente travolta dalla nullità del matrimonio la donazione a favore dei figli nascituri. Tale donazione rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Cosa fare

Va verificato che l’atto pubblico di donazione contenga l’espressa menzione del riferimento a un determinato futuro matrimonio, requisito tipizzante della fattispecie obnuziale.

Va accertato il momento della celebrazione del matrimonio, condizione di efficacia della donazione già perfezionata.

Va valutata, in caso di annullamento del matrimonio, la posizione dei terzi di buona fede e del coniuge di buona fede, nonché la situazione dei figli rispetto ai quali operino gli effetti del matrimonio putativo.

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