Art. 797 c.c. Garanzia per evizione

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

1) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Funzione della norma

L’art. 797 c.c. si colloca nel Capo III del Titolo V del Libro II, dedicato agli effetti della donazione, e costituisce una delle norme più significative dell’intera disciplina donativa sul piano della responsabilità del disponente. La sua funzione primaria è circoscrivere con precisione i presupposti entro i quali il donante può essere chiamato a rispondere della perdita del bene trasferito in favore del donatario, a seguito dell’esercizio vittorioso di un diritto da parte di un terzo.

La regola generale: assenza di garanzia per evizione

Coerentemente con la natura gratuita dell’attribuzione, la regola di fondo è l’assenza di garanzia per evizione a carico del donante: diversamente da quanto avviene nella compravendita, dove la garanzia per evizione è elemento naturale del contratto, nella donazione essa opera solo in presenza di specifiche circostanze tassativamente elencate dalla norma.

Le tre ipotesi tipizzate di garanzia dovuta

La norma individua tre ipotesi in cui il donante è tenuto a garanzia: la promessa espressa di garanzia, che vincola il donante nei limiti di quanto specificamente assunto; il dolo o il fatto personale del donante quale causa dell’evizione, ipotesi che sanziona una condotta colpevole o comunque riferibile direttamente al disponente; e infine la donazione che impone oneri al donatario, o la donazione rimuneratoria, nelle quali la garanzia è dovuta solo fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri imposti o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante. Quest’ultima ipotesi riflette la logica per cui, quando la donazione presenti una componente di corrispettività, sia pure parziale, la posizione del donatario merita una tutela proporzionata al sacrificio da lui sopportato.

Errori frequenti

  • Presumere che il donante sia sempre tenuto a garanzia per evizione, come nella compravendita. La regola generale nella donazione è opposta: la garanzia opera solo nei casi tassativamente previsti dalla norma.
  • Estendere la garanzia dovuta nella donazione onerosa o rimuneratoria oltre il limite dell’ammontare degli oneri o delle prestazioni ricevute. La norma circoscrive espressamente la garanzia a tale limite quantitativo.

Cosa fare

Va verificato se ricorra una delle tre ipotesi tassative previste dalla norma, promessa espressa, dolo o fatto personale del donante, donazione onerosa o rimuneratoria, per accertare la sussistenza della garanzia per evizione.

Va quantificata, nelle donazioni onerose o rimuneratorie, la garanzia dovuta entro il limite dell’ammontare degli oneri imposti o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.

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