Art. 787 c.c. Errore sul motivo della donazione

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

Funzione della norma

L’art. 787 c.c. si colloca nel Capo III del Titolo V del Libro II, dedicato alle disposizioni particolari della donazione, immediatamente dopo le norme sulla forma e sulla capacità, e immediatamente prima dell’art. 788 c.c. sul motivo illecito. La sua posizione non è casuale: il legislatore ha inteso raggruppare, in sequenza logica, le due grandi ipotesi di patologia motivazionale dell’atto liberale, distinguendo tra il caso in cui il donante abbia agito in base a una falsa rappresentazione della realtà, il motivo erroneo, e il caso in cui abbia perseguito uno scopo contrario all’ordinamento giuridico o al buon costume.

I requisiti cumulativi dell’errore sul motivo

La norma stabilisce che la donazione può essere impugnata per errore sul motivo, tanto di fatto quanto di diritto, solo in presenza di due condizioni cumulative: il motivo deve risultare dall’atto, e deve essere il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità. La duplice esigenza limita fortemente la portata invalidante dell’errore sul motivo, riservandola alle ipotesi in cui la ragione della liberalità sia stata esplicitata nel testo dell’atto e abbia costituito, in via esclusiva, la causa determinante della decisione del donante.

Il confine con l’onere modale

«Stabilire se un elemento sia da qualificare come onere, ex art. 793 c.c., ovvero come motivo, per gli effetti previsti dall’art. 787 c.c., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto relative alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti, che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento del giudice di merito siano viziate da errori logici o giuridici (Cass. 20189/2005; Cass. 3023/1980). Il solo riferimento, nella parte relativa alla descrizione dei contraenti, alla qualità della donataria di figlia dei donanti non consente di affermare che proprio tale qualità fosse stata il motivo unico che aveva determinato la donazione, come invece imposto dal dettato dell’art. 787 c.c.: sebbene alla data della donazione il donante risultasse genitore di più figlie, e solo una di esse fosse stata beneficiata, ciò non consente di affermare in maniera univoca che fosse proprio il rapporto di filiazione ad aver determinato la scelta di beneficiare la sola donataria, poiché il motivo, ove realmente determinante, avrebbe dovuto indurre a coinvolgere nella donazione anche le altre figlie.» (Cass. 1682/2026)

Il requisito della risultanza dall’atto e il problema della simulazione

«Ove la donazione sia stata dissimulata con l’apparente stipula di una compravendita, in assenza di controscrittura manca già l’indispensabile presupposto onde l’errore sul motivo che abbia determinato il donante a compiere la liberalità risulti dall’atto.» (App. Catania 289/2025)

Errori frequenti

  • Ritenere sufficiente che il motivo sia stato realmente determinante, senza che risulti espressamente dal testo dell’atto. La norma richiede la duplice condizione della risultanza dall’atto e dell’esclusività del motivo.
  • Confondere il motivo rilevante ex art. 787 c.c. con l’onere modale disciplinato dall’art. 793 c.c. La distinzione richiede un accertamento in fatto sull’effettiva volontà dei contraenti, sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o giuridici.
  • Dedurre l’errore sul motivo da un semplice riferimento descrittivo alla qualità del donatario, senza che risulti l’esclusività di tale ragione. Il riferimento meramente descrittivo non prova che quella qualità sia stata l’unica ragione determinante della liberalità.

Cosa fare

Va verificato se il motivo dedotto come erroneo risulti espressamente dal testo dell’atto pubblico di donazione, e non solo da elementi esterni o presuntivi.

Va accertato se tale motivo abbia costituito la ragione esclusiva della liberalità, escludendo che altri elementi abbiano concorso a determinare la volontà del donante.

Va distinta con attenzione, nella qualificazione dell’elemento controverso, l’ipotesi del motivo rilevante ex art. 787 c.c. da quella dell’onere modale ex art. 793 c.c.

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