Autoferrotranvieri: l’obbligo di reperibilità del responsabile di esercizio ha fonte legale e va indennizzato (Cass. lav. 19944/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 19944 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 10252/2023) — Presidente Antonella Pagetta, Relatore Francescopaolo Panariello.
Il principio di diritto
L’obbligo di reperibilità del responsabile di esercizio degli autoferrotranvieri ha fonte legale diretta nell’art. 91, comma 3, d.P.R. 753/1980: egli deve essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio, a prescindere dai caratteri di eccezionalità o occasionalità e dall’inserimento in turni. La reperibilità è prestazione aggiuntiva, estranea all’orario di lavoro (d.lgs. 66/2003), e come tale va remunerata.
Il fatto
Alcuni dipendenti con funzione di responsabile di esercizio (art. 91 d.P.R. 753/1980), preposti agli impianti di traslazione (ascensori, scale mobili e simili) di un servizio di trasporto pubblico, lamentavano di essere tenuti alla reperibilità continua nei periodi di apertura degli impianti, senza turni e senza riconoscimento economico, e chiedevano l’indennità di reperibilità prevista dagli accordi aziendali del 2012 o, in subordine, un compenso equitativo.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda; la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame e condannava la società al pagamento delle somme individuate per ciascun lavoratore. La società ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. L’obbligo di reperibilità del responsabile di esercizio deriva direttamente dall’art. 91, comma 3, d.P.R. 753/1980 — fonte primaria (decreto legislativo) — che impone al direttore o responsabile dell’esercizio di essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio.
È infondata la tesi della società secondo cui il D.M. 18/02/2011, per il “responsabile di esercizio”, richiamerebbe solo i primi due commi dell’art. 91 e non il terzo, contenente l’obbligo di reperibilità: l’obbligo ha fonte legale. La reperibilità non richiede i caratteri di eccezionalità e occasionalità né l’inserimento in turni, e costituisce prestazione aggiuntiva, estranea alla nozione di orario di lavoro (art. 1 d.lgs. 66/2003), da remunerare.
Precisato che i provvedimenti giurisdizionali si interpretano, in via analogica, con i canoni ex artt. 12 ss. preleggi (data la loro assimilabilità agli atti normativi), mentre gli atti processuali di parte con quelli ex artt. 1362 ss. c.c. La società è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per le aziende di trasporto pubblico locale, la reperibilità imposta ai responsabili di esercizio non è un’attività “gratuita” insita nel ruolo: avendo fonte legale, va organizzata e retribuita con apposita indennità. L’assenza di turni formali non esclude, ma anzi aggrava, la posizione datoriale, perché costringe alla reperibilità permanente.
Per il lavoratore, la domanda va impostata come richiesta di indennità di reperibilità (prestazione aggiuntiva estranea all’orario), distinta dalla retribuzione per l’eventuale lavoro effettivamente prestato durante la reperibilità, che richiede un’allegazione specifica del fatto. Attenzione, infine, alle trattenute datoriali su somme già corrisposte in applicazione di accordi aziendali.
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