Accertamenti bancari: dopo la CEDU Ferrieri e Bonassisa, l’autorizzazione va motivata e controllabile (Cass. trib. 19956/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 26831/2018 e riuniti) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Salvatore Leuzzi.
Il principio di diritto
Alla luce della sentenza della Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026 — che ha ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU nel regime italiano di accesso ai dati bancari (artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972) per carenza di qualità della legge, mancato obbligo di motivazione dell’autorizzazione e difetto di un controllo effettivo — l’autorizzazione alle indagini finanziarie deve essere idonea a prevenire arbitri e a consentire un controllo effettivo. Le risultanze acquisite in forza di un titolo autorizzativo mancante o inidoneo sono ab origine prive di copertura legale, con invalidità derivata dell’atto impositivo che ne è scaturito.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava, sulla base di indagini bancarie, i redditi da lavoro autonomo di un avvocato — imputando a compensi tutte le movimentazioni non giustificate sui conti a lui intestati o cointestati — nonché il maggior reddito di partecipazione in uno studio legale associato, oggetto di un parallelo accertamento per reddito extracontabile.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava. Sia l’Agenzia sia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione; i giudizi (tre ricorsi connessi) venivano riuniti.
La motivazione
La Corte inquadra la questione delle indagini finanziarie nella cornice dell’art. 8 CEDU e degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE. La sentenza della Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia assume rilievo dirimente: ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU nell’accesso ai dati bancari disposto ai sensi delle norme interne, evidenziando la carenza di qualità della legge, l’esclusione dell’obbligo di motivazione dell’autorizzazione e l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo, anche ex post.
La Corte di Strasburgo ha qualificato il problema in termini sistemici: servono norme interne che definiscano circostanze e condizioni dell’accesso ai dati bancari, impongano la motivazione della misura e assicurino un controllo effettivo. L’autorizzazione, ridotta a “mero atto preparatorio” non impugnabile autonomamente, non garantisce un rimedio effettivo e tempestivo.
Ne discende che le risultanze acquisite in forza di un titolo autorizzativo mancante o inidoneo sono prive di copertura legale, con invalidità derivata dell’atto impositivo: non un’indiscriminata propagazione di ogni irregolarità, ma il riconoscimento che l’attività istruttoria priva del necessario presupposto autorizzatorio non può fondare la pretesa. All’esito, la Corte accoglie in parte i ricorsi dei contribuenti e dell’Agenzia e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Implicazioni pratiche
La pronuncia recepisce nel contenzioso tributario interno la condanna di Strasburgo sulle indagini bancarie: l’accesso ai conti non è un potere “libero nella forma”. Per il contribuente si apre uno spazio difensivo concreto — contestare la qualità, la motivazione e la controllabilità dell’autorizzazione ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 — con possibile invalidità derivata dell’accertamento fondato su dati acquisiti senza titolo idoneo.
Per gli uffici, la lezione è di metodo: l’autorizzazione va motivata e resa verificabile quanto a presupposti, perimetro soggettivo e oggettivo. In attesa di un intervento normativo che colmi il deficit di garanzie segnalato come “sistemico” dalla CEDU, conviene impostare fin da subito accertamenti e difese sul terreno della copertura legale dell’attività istruttoria.
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