Imposta di registro e interpretazione autentica dell’art. 20: efficacia retroattiva (Cass. civ. Sez. V n. 3855 del 15.02.2025)
L’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato dalla legge n. 205/2017, ha natura interpretativa autentica per espressa previsione dell’art. 1, comma 1084, legge n. 145/2018, e si applica anche agli atti anteriori per i quali i processi tributari siano ancora pendenti, con divieto di riqualificazione fondata su elementi extratestuali.