Sanzione disciplinare scolastica annullata per difetto di contestazione e accesso difensivo (TAR Trentino-Alto Adige n. 165 del 25.08.2026)
È illegittima la sanzione disciplinare irrogata all’alunna senza specifica contestazione dei fatti e con accesso difensivo differito oltre l’esecuzione della sanzione. L’Organo di garanzia di istituto, se presieduto dal dirigente scolastico, lede l’imparzialità richiesta.