Sanzione disciplinare scolastica a finalità educativa e legittima presidenza dell’Organo di garanzia da parte del dirigente (TAR Emilia-Romagna n. 1444 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare che dispone la partecipazione dello studente ad attività laboratoriali extracurricolari guidate dalla psicologa della scuola, in compresenza con un docente, costituisce un provvedimento disciplinare/educativo espresso nell’esercizio della valutazione discrezionale dell’istituzione scolastica, volto a favorire la riflessione e la presa di coscienza dell’errore, insindacabile nel merito salvo che per profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. La circostanza che il dirigente scolastico abbia adottato il provvedimento sanzionatorio non determina la sua incompatibilità a presiedere l’Organo di garanzia, atteso che tale presidenza è espressamente prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 249/1998, come modificato dal d.P.R. n. 235/2007; l’eventuale conflitto di interessi deve essere oggettivamente dimostrato e non può essere meramente postulato. Le censure relative al mancato accesso agli atti del procedimento disciplinare sono inammissibili qualora il provvedimento che ha respinto partialmente l’istanza di accesso non sia stato impugnato nelle competenti sedi giurisdizionali. La mancata assunzione di testimonianze non inficia gli atti gravati quando i fatti posti a base della sanzione risultino obiettivamente provati, anche mediante l’ammissione degli stessi da parte degli studenti coinvolti.
Il Fatto
Il genitore di uno studente di scuola secondaria di primo grado impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna la sanzione disciplinare, confermata dall’Organo di garanzia dell’Istituto e dall’Organo di garanzia regionale, che disponeva la partecipazione dell’alunno a quattro incontri laboratoriali con la psicologa convenzionata con la scuola e la preclusione alla partecipazione all’uscita didattica, poi stralciata. La sanzione era stata adottata all’esito di un procedimento disciplinare avviato per un episodio di prevaricazione ai danni di una compagna, avvenuto negli spogliatoi della palestra.
La ricorrente deduceva otto motivi di ricorso, lamentando la violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 249/1998 in tema di procedimento disciplinare e la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, per mancato accesso agli atti, difetto di contraddittorio, insufficiente istruttoria, motivazione carente, incompetenza e conflitto di interessi della dirigente scolastica, nonché difetto di proporzionalità e gradualità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come provvedimento disciplinare/educativo, adottato nell’esercizio dell’ampia discrezionalità dell’istituzione scolastica e volto a perseguire la finalità educativa di rafforzamento del senso di responsabilità e di ripristino della correttezza dei rapporti tra studenti. In tale prospettiva, la sanzione andava valutata nella sua funzione di favorire, tramite il percorso laboratoriale, la riflessione sull’accaduto e la presa di coscienza dell’errore commesso.
In relazione all’accesso agli atti, il Collegio ha rilevato che le istanze presentate avevano ricevuto riscontro dall’Amministrazione, sia pure parziale, e che i relativi provvedimenti di diniego non erano stati impugnati in sede giurisdizionale dagli interessati; le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili. In ogni caso, è emerso che il diritto di difesa della ricorrente non era stato compromesso, avendo la stessa partecipato attivamente al procedimento.
Quanto all’asserito conflitto di interessi e alla mancata astensione della dirigente scolastica, il TAR ha osservato che la presidenza dell’Organo di garanzia da parte del dirigente è un’evenienza espressamente contemplata dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 249/1998, come sostituito dall’art. 2 del d.P.R. n. 235/2007. Accogliere la tesi della ricorrente condurrebbe all’irragionevole conseguenza di ritenere il dirigente sempre incompatibile a presiedere l’Organo di garanzia, vanificando la chiara previsione normativa. La doglianza relativa ai post pubblicati sul profilo privato della dirigente è stata respinta perché non contenevano riferimenti specifici alla vicenda in esame né erano ad essa riconducibili.
Quanto all’istruttoria e all’assunzione delle testimonianze, il Collegio ha rilevato che i fatti posti a base della sanzione erano stati ammessi dai due studenti coinvolti, che ne avevano offerto solo una diversa interpretazione, e risultavano comprovati dalle dichiarazioni della studentessa coinvolta. La mancata escussione di ulteriori testimoni non inficiava gli atti, essendo i fatti obiettivamente provati. In relazione alla motivazione del provvedimento, il giudice ha escluso che si trattasse di un “copia-incolla” del regolamento di istituto o di un’integrazione postuma, essendo i fatti e le ragioni della decisione chiaramente evincibili dai verbali del Consiglio di classe e dell’Organo di garanzia.
Quanto al principio di proporzionalità della sanzione, il TAR ha ritenuto la censura infondata, valorizzando la finalità educativa e non meramente sanzionatoria dell’intervento, che è stato deliberato dal Consiglio di classe all’unanimità, in sostituzione della più grave sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica.
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Nota della Redazione
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