Sanzione disciplinare scolastica sospesa per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Puglia n. 215 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la sanzione disciplinare irrogata a uno studente è sospesa quando l’istruttoria che l’ha preceduta presenti evidenti lacune, come l’acquisizione della denuncia degli insegnanti in un momento successivo alla delibera del consiglio di classe, e quando il provvedimento sanzionatorio non dia conto della valutazione della situazione personale del minore e delle circostanze indicate all’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 249/1998. Il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sanzione, che incide sulla partecipazione all’attività formativa e sulla valutazione della condotta in sede di scrutinio finale, integra il requisito del periculum in mora.

Il Fatto

I genitori di uno studente della scuola secondaria di primo grado hanno impugnato davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui il consiglio di classe aveva irrogato al minore la sanzione disciplinare della sospensione con obbligo di frequenza per tre giorni, della non partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione e della penalizzazione nel giudizio di comportamento. Il ricorso, notificato e depositato nel mese di aprile 2026, censurava sia il verbale del consiglio di classe del 06.02.2026 sia il successivo provvedimento del Dirigente Scolastico del 03.03.2026, deducendone il difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in esito all’esame sommario tipico della fase cautelare, ha ritenuto fondata, quanto al fumus boni iuris, la doglianza relativa al deficit di istruttoria e di motivazione. Dai documenti acquisiti emerge che la denuncia degli insegnanti, richiamata nel verbale del consiglio di classe del 10.02.2026, è stata ricevuta dalla scuola solo il 13.02.2026, cioè in data successiva all’adozione della sanzione. La relazione di un docente, inoltre, costituiva una ricostruzione de relato ed è stata prodotta in data 13.04.2026, a due mesi di distanza dall’evento.

Sul piano motivazionale, il Collegio ha evidenziato che né il verbale del consiglio di classe né il provvedimento sanzionatorio dimostrano che si sia tenuto conto della situazione personale dello studente e della sua condotta nel corso degli anni scolastici, né delle altre circostanze indicate dall’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 249/1998.

Quanto al periculum in mora, il TAR ha valorizzato, nel bilanciamento degli opposti interessi, il pregiudizio del minore derivante dall’esclusione dall’attività formativa, comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione, nonché la ricaduta sulla valutazione della condotta in sede di scrutinio finale, rilevante per l’ammissione all’esame di Stato. La domanda cautelare è stata pertanto accolta con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, compensazione delle spese della fase cautelare e fissazione dell’udienza di merito nel mese di gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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