Espulsione studente annullata per difetto di motivazione e proporzionalità (TAR Toscana n. 1536 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere disciplinare degli istituti scolastici, ancorché connotato da ampia discrezionalità, non è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, che può verificarne la proporzionalità, la gradualità e la congruità motivazionale. La sanzione dell’esclusione definitiva dall’istituto presuppone un’istruttoria completa e una motivazione che dia conto delle ragioni della scelta del massimo afflittivo tra le sanzioni previste dall’ordinamento. Il difetto di istruttoria e di motivazione è ravvisabile quando l’amministrazione non verifica in concreto i fatti contestati, non esamina le difese dell’alunno e non spiega perché non sia possibile ricorrere a sanzioni conservative, che l’ordinamento configura come ordinarie e la cui applicazione è quella espulsiva soltanto residuale.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un alunno minore, hanno impugnato la sanzione disciplinare di esclusione definitiva dall’istituto irrogata dalla commissione disciplinare di un liceo francese di Firenze. La sanzione era stata adottata in ragione di commenti offensivi e a carattere sessista pubblicati su un gruppo WhatsApp, nonché per l’introduzione di un petardo all’interno della scuola, in violazione delle Regole di vita dell’istituto.

Il ricorso originario è stato definito con sentenza del TAR Toscana che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. La decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato, che ha affermato la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Con atto di riassunzione i ricorrenti hanno dedotto la nullità del provvedimento per mancanza del quorum strutturale, la sua invalidità per eccesso di potere e l’omessa considerazione del principio di proporzionalità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, pur convenendo sulla gravità dei comportamenti contestati. In via preliminare, ritiene fondata l’eccezione di mutatio libelli: il motivo relativo all’assenza del quorum strutturale, argomentato nell’atto di riassunzione con riferimento a norme del diritto francese sul funzionamento degli organi collegiali, era assente dal ricorso originario.

Richiamando Cass. civ., Sez. I, n. 4096 del 2007 e la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che, in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a., il giudizio di riassunzione ha natura di processo “chiuso”, nel quale la parte può giovarsi della translatio iudicii solo a condizione di non modificare il petitum sostanziale originario. La censura nuova è pertanto inammissibile.

Ciò nonostante, i rilievi del ricorso originario sulle incertezze nella formazione del quorum concorrono a delineare un procedimento affetto da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione. Il fascicolo documenta la convocazione di soli sei componenti della commissione, pur affermandosi la presenza di quattordici membri; la decisione espulsiva è dichiarata adottata a maggioranza, senza indicazione dei voti favorevoli, contrari, astenuti o nulli. Emerge inoltre la diversità di contenuto tra il fascicolo trasmesso ai ricorrenti e quello depositato in giudizio.

Il Collegio rileva che non sono state verificate in concreto le difese dell’alunno: la chat non era “di classe”, il destinatario delle frasi non frequentava più l’istituto e la coordinatrice e i delegati hanno riferito un comportamento complessivamente non caratterizzato da intenzionalità offensiva. Inoltre, nei confronti di altro alunno, responsabile dell’accensione di materiale pirotecnico con danno alla struttura, è stata adottata una sanzione conservativa.

Il TAR esamina quindi l’art. R511-13 del Codice de l’éducation francese e la Circolare n. 0732 del 21.6.2022, che impongono la scelta di una sanzione proporzionata alla violazione e configurano l’esclusione definitiva come sanzione residuale. Analogo principio è espresso nell’art. 4 del d.P.R. n. 249 del 1998. Richiamando Cass. n. 3359 del 1992 e la giurisprudenza amministrativa, il Collegio conferma il proprio potere di sindacare travisamento, illogicità e difetto di motivazione. I provvedimenti impugnati sono pertanto annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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