Inammissibilità del ricorso per Cassazione per violazione del principio di specificità (Cass. civ. Sez. 3 n. 15546 del 21.05.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente l’erronea applicazione di clausole contrattuali o di norme di legge senza indicare specificamente, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda.