Responsabilità solidale preponente per illecito del promotore finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 3425 del 10.02.2025)
Il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito del consulente finanziario e le mansioni affidategli fonda la responsabilità solidale del preponente solo se il preposto ha perseguito finalità coerenti con l’incarico e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato.