Risparmio postale servizio pubblico e giurisdizione contabile del dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 31 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I dipendenti di Poste Italiane s.p.a. addetti alla raccolta del risparmio postale e ai servizi di bancoposta sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 cod. pen., poiché tale attività, svolta per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce un servizio pubblico funzionalizzato a interessi pubblici. Ne deriva la giurisdizione contabile della Corte dei conti sul danno arrecato al patrimonio di Poste s.p.a. Il dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. impone all’operatore di verificare l’autenticità delle firme e l’identità dei clienti, senza che l’esistenza di procedure informatiche esoneri dall’osservanza di cautele minime. La sistematica omissione di tali controlli, ripetuta in più vicende, integra colpa grave e fonda la condanna al risarcimento.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio una dipendente di Poste Italiane s.p.a., addetta allo sportello dei servizi di bancoposta, contestandole un danno erariale di € 362.782,43. Secondo l’accusa, la dipendente avrebbe agevolato, con omissioni di controllo e forzature procedurali, una serie di sottrazioni di liquidità ai danni di tre clienti, realizzate tramite furti di identità, firme alterate e disinvestimento di buoni fruttiferi postali.

Le condotte si sarebbero concentrate nella seconda parte del 2019 e avrebbero condotto al licenziamento della dipendente, confermato dal giudice del lavoro. La Procura ha chiesto il risarcimento per dolo o, in subordine, per colpa grave. La convenuta, dopo aver inizialmente eccepito il difetto di giurisdizione, ha rinunciato all’eccezione richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite sulla natura pubblicistica del risparmio postale, e ha contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’assetto proprietario di Poste Italiane s.p.a., società privata a controllo pubblico, non inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e del Regolamento UE n. 549/2013. Su questo presupposto si innesta la qualificazione dell’attività di bancoposta come servizio pubblico: la Corte richiama la Cass. Sez. Un., ordinanza n. 34036 del 2025, che ha ricondotto la raccolta del risparmio postale a un bene e a un servizio pubblico, regolati da una disciplina che ne funzionalizza la gestione a interessi pubblici.

Il collegio valorizza una serie di dati di diritto positivo: la definizione autonoma di risparmio postale nell’art. 1, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 144/2001; il vincolo di destinazione delle somme a finalità di pubblico interesse ex art. 5, comma 7, d.l. n. 269/2003; il regime di monopolio legale della collocazione dei prodotti; la garanzia statale sul rimborso. Da ciò discende che il dipendente addetto a tali servizi riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, con conseguente sussistenza dei presupposti della giurisdizione contabile.

Quanto alla condotta, la Corte rileva che le omissioni di controllo e le forzature procedurali hanno violato il dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. e i doveri di protezione ex art. 1175 cod. civ. Il collegio sottolinea che le difformità delle firme erano percepibili ictu oculi, che l’apertura di un libretto recava un nome diverso da quello del documento di identità e che la convenuta ha ammesso di aver consentito la “guida della mano” e l’apposizione di firme da parte di terzi. L’esistenza di procedure informatiche, puntualizza la Sezione, non esime dall’adozione di uno standard minimo di diligenza.

Sul nesso causale, la Corte osserva che Poste Italiane è rimasta esposta alle pretese dei clienti raggirati ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cod. civ., con lesione del proprio patrimonio al momento della riaccensione del credito. Una condotta conforme agli standard di sicurezza avrebbe impedito l’evento dannoso. Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ritiene che la numerosità e la ricorrenza delle violazioni in tre vicende simili rendano indubitabile la colpa grave, assorbendo ogni ulteriore valutazione sul dolo. La domanda è accolta integralmente, con condanna al pagamento di € 362.782,43, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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