Danno erariale indiretto da condotta illecita del dipendente pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 80 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, con condotta dolosa posta in essere in occasione dell’espletamento di funzioni istituzionali, cagioni all’amministrazione di appartenenza un danno erariale indiretto, consistente nell’esborso cui l’ente sia tenuto a titolo risarcitorio verso il terzo leso, risponde di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. e dell’art. 28 Cost. La condanna penale definitiva per peculato e falsità ideologica e il giudicato civile di condanna dell’amministrazione al risarcimento del terzo costituiscono prova idonea degli elementi costitutivi della fattispecie. La mancata costituzione del convenuto, ritualmente citato, ne determina la contumacia e preclude l’allegazione di tesi difensive idonee a confutare le contestazioni. Il danno è liquidato nell’importo effettivamente erogato dall’amministrazione, comprensivo di sorte capitale, accessori, onorari e spese legali del terzo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 84.120,74, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese. All’epoca dei fatti il convenuto rivestiva la qualifica di maresciallo e comandava una Stazione dei Carabinieri.
Il danno contestato è indiretto: il Ministero è stato condannato, con sentenza del Tribunale civile di Roma n. 5227/2023, passata in giudicato, a risarcire il terzo danneggiato dalla condotta illecita del proprio dipendente. Il convenuto, oltre a non presentare deduzioni nella fase preprocessuale, non si è costituito nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituitosi. Nel merito, rileva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ricavati dagli atti del procedimento penale e del processo civile.
Dagli atti emerge che il convenuto, in qualità di sottufficiale dell’Arma, si è illecitamente appropriato di una somma di denaro oggetto di un provvedimento di sequestro emesso nell’ambito di un procedimento penale. A seguito della revoca della misura cautelare, egli avrebbe dovuto riconsegnare tempestivamente la somma al soggetto privato avente diritto; invece redasse un verbale attestando falsamente l’avvenuta restituzione.
Il procedimento penale si è concluso con sentenza definitiva di condanna per i reati di peculato e falsità ideologica compiuta da pubblico ufficiale in atto pubblico. La persistente inadempienza nella restituzione ha indotto il terzo ad agire, in base all’art. 2049 cod. civ. e all’art. 28 Cost., contro l’amministrazione di appartenenza, ottenendo la condanna al risarcimento.
La Corte qualifica quindi come danno indiretto l’esborso sostenuto dal Ministero della Difesa in esecuzione del giudicato civile, quantificato in euro 84.120,74, di cui euro 67.331,11 a titolo di sorte capitale e accessori erogati al terzo ed euro 16.789,63 per onorari e spese legali del difensore. La condotta illecita e dolosa risulta tenuta in occasione dell’espletamento di funzioni istituzionali.
Poiché il convenuto non si è costituito, nessuna tesi difensiva è stata addotta a confutare le dettagliate contestazioni della Procura. Il Collegio condanna pertanto al pagamento della somma indicata, maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell’esborso risarcitorio sino alla pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali sulla somma rivalutata da tale data sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del convenuto ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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