Danno ereditario escluso se morte immediata senza lucida agonia (TAR Emilia-Romagna n. 416 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Incombe sugli eredi che agiscono per il risarcimento dei danni iure hereditatis l’onere di allegare e dimostrare specificamente i danni conseguenza subiti dal de cuius prima del decesso, nonché il nesso di causalità giuridica tra l’evento lesivo e le conseguenze dannose. Quando il danno evento consiste nella morte, la perdita della vita costituisce un bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di reintegrazione per equivalente. Ne consegue che, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis della perdita della vita, per assenza del soggetto al quale collegare la perdita o per mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. È invece riconosciuta la risarcibilità del danno catastrofale, ossia della sofferenza patita da chi lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, e del danno biologico terminale, qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte.

Il Fatto

I congiunti di un militare deceduto nel corso di un’esercitazione presso un aeroporto militare, in conseguenza dell’investimento del proprio veicolo da parte di un elicottero dell’Esercito, hanno adito il TAR Emilia-Romagna per ottenere la declaratoria di responsabilità del Ministero della Difesa e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, a titolo iure hereditatis, quantificati in complessivi Euro 581.955,00. Il giudizio era stato riassunto dopo che il Tribunale di Bologna aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, limitatamente alla domanda risarcitoria per i soli danni iure hereditatis, essendo già stati riconosciuti ai ricorrenti i danni iure proprio.

A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità del Ministero sia ai sensi dell’art. 2087 c.c., per non aver adottato le misure di prevenzione necessarie, sia ai sensi dell’art. 2049 c.c., per i fatti commessi dal militare responsabile dell’investimento nell’esercizio delle proprie mansioni, già condannato in sede penale per omicidio colposo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che, a prescindere dalla qualificazione dell’illecito come responsabilità da inadempimento del datore di lavoro o come responsabilità aquiliana, grava sugli asseriti danneggiati l’onere di dedurre e dimostrare specificamente i danni conseguenza subiti e il nesso di causalità giuridica tra l’evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15350 del 2015 e ribadito dalla Sez. III n. 33009 del 2024, il Collegio ha escluso la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita allorché il decesso avvenga immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali. In tal caso, infatti, o manca il soggetto nel cui patrimonio possa acquisirsi il credito risarcitorio, ovvero difetta l’utilità di uno spazio di vita brevissimo. La risarcibilità è invece ammessa per il danno catastrofale e per il danno biologico terminale, a condizione che sia dimostrato un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte, nel quale la vittima abbia patito la sofferenza per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine.

Nel caso di specie, la Corte ha accertato che i ricorrenti non hanno assolto al proprio onere di allegazione e prova: dal ricorso non risultano dedotti specificamente né il danno catastrofale né il danno biologico terminale, non è stato puntualmente allegato il danno patrimoniale, né è stata fornita alcuna prova in ordine allo stesso, e non è stato dimostrato l’apprezzabile lasso di tempo tra evento e decesso. Anzi, dalla sentenza penale di primo grado emergeva chiaramente che il decesso del militare era stato immediato.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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