L’interpretazione del contratto e la novità delle questioni consumeristiche nel sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 21650 del 24.06.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione del contratto, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. È altresì inammissibile, perché nuova, la questione della natura vessatoria di una clausola della fideiussione, se non sia stata dedotta nei gradi di merito.