Franchigia differenziata tra carrozzerie convenzionate e non: accertamento della vessatorietà rimesso al giudice di merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 10797 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che, in una polizza assicurativa, preveda uno scoperto di valore maggiore per il caso in cui la riparazione del veicolo danneggiato sia effettuata da una carrozzeria non convenzionata con la compagnia, rispetto a quello previsto per le riparazioni eseguite da carrozzerie convenzionate, non è di per sé vessatoria o abusiva. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito non già isolatamente, ma in relazione al complessivo contenuto del contratto e alle altre clausole, dovendosi accertare se essa determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005. Tale accertamento non può prescindere dalla verifica se la clausola sia stata imposta al consumatore ovvero sia stata oggetto di specifica trattativa individuale.
Il Fatto
Un assicurato aveva subito danni vandalici al proprio veicolo e ne aveva ceduto il credito indennitario alla carrozzeria che aveva eseguito la riparazione, la quale aveva poi agito nei confronti delle compagnie assicuratrici subentrate all’originaria assicuratrice. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo nulla in quanto abusiva la clausola che prevedeva una franchigia del 20% in caso di riparazione effettuata da una carrozzeria “fuori rete”. La corte d’appello, in parziale riforma, aveva invece applicato la franchigia, escludendo la natura abusiva della clausola.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, carrozzeria cessionaria del credito, aveva dedotto la violazione degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo e dell’art. 1341 cod. civ., sostenendo che la clausola, determinando uno scoperto maggiore per le riparazioni effettuate presso carrozzerie non convenzionate, fosse limitativa della libertà contrattuale del consumatore e quindi vessatoria.
La Corte di cassazione ha chiarito che i primi quattro motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati. La questione centrale è se la clausola che prevede un diverso valore dello scoperto in base alla scelta della carrozzeria sia vessatoria in quanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole. Il giudice di legittimità ha enunciato il principio per cui tale clausola deve essere valutata non isolatamente ma in relazione alle altre clausole del contratto e al suo tenore complessivo.||DSML||>
La verifica richiesta è se la clausola produca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del codice del consumo. Inoltre, la valutazione non può prescindere dall’accertamento preliminare se la clausola sia stata imposta al consumatore oppure sia stata liberamente accettata all’esito di una specifica trattativa individuale. Solo in difetto di tale trattativa, la clausola potrebbe configurarsi come abusiva, in quanto volta a limitare l’autonomia contrattuale del consumatore e il suo libero accesso al mercato.
La corte di merito non aveva correttamente operato tale valutazione, avendo erroneamente assimilato la clausola in esame alle ipotesi di clausole che prevedono uno scoperto percentuale o l’obbligo per l’assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica. La corte ha quindi accolto i primi quattro motivi, dichiarato assorbito il quinto, e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame applicando i principi enunciati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 33 Cod. cons. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Art. 34 Cod. cons. – Accertamento della vessatorietà delle clausole
- Art. 35 Cod. cons. – Forma e interpretazione
- Art. 36 Cod. cons. – Nullità di protezione