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Polizza auto: franchigia più alta per la carrozzeria non convenzionata e controllo di vessatorietà (Cass. 10797/2026)

Questione esaminata

Un assicurato, titolare di una polizza contro gli atti vandalici, aveva ceduto alla carrozzeria il credito indennitario relativo alla riparazione del veicolo. Il contratto prevedeva uno scoperto del 15% se il lavoro fosse stato affidato a una carrozzeria convenzionata con la compagnia e del 20% in caso di riparazione presso un operatore fuori rete. Dopo che il Tribunale aveva ritenuto abusiva la clausola, la Corte d’appello l’aveva applicata. La Cassazione ha quindi esaminato se la differenza di franchigia potesse limitare la libertà del consumatore di scegliere sul mercato il riparatore.

Principio affermato

La clausola che stabilisce uno scoperto maggiore quando la riparazione è eseguita da una carrozzeria non convenzionata non può essere valutata isolatamente. Deve essere esaminata insieme alle altre pattuizioni e al contenuto complessivo del contratto, per verificare se determini nel caso concreto il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi previsto dall’art. 33, comma 1, del Codice del consumo. Occorre inoltre accertare se la clausola sia stata imposta al consumatore oppure liberamente accettata dopo una specifica trattativa.

Motivazione della Cassazione

La differenza tra gli scoperti rende economicamente più conveniente rivolgersi agli operatori scelti e convenzionati dalla compagnia e può quindi incidere sulla libertà contrattuale del contraente debole nei rapporti con i terzi. Per stabilire se tale effetto sia abusivo, il giudice deve svolgere un controllo concreto sul regolamento negoziale nel suo insieme. In mancanza di una specifica trattativa, deve verificare se la pattuizione limiti il pieno esercizio dell’autonomia del consumatore, nella sua essenziale espressione del libero accesso al mercato. La Corte d’appello non aveva compiuto correttamente questa valutazione. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi, assorbito il quinto, cassato la decisione e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Rilevanza pratica

La pronuncia chiarisce che la qualificazione formale della pattuizione come franchigia o scoperto non è sufficiente a sottrarla al controllo di vessatorietà. Nei contratti assicurativi occorre considerare l’effetto economico della clausola sulla scelta del riparatore, il rapporto con il resto della polizza e l’esistenza di una trattativa individuale. Per assicurati, carrozzerie cessionarie del credito e compagnie, la decisione rende centrale la prova delle modalità con cui la clausola è stata proposta e accettata.

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