Ricusazione del giudice di prevenzione solo se ha deciso sugli stessi fatti (Cass. pen. Sez. V n. 2145 del 17.01.2025)
La ricusazione del giudice che abbia in precedenza deciso in altro procedimento di prevenzione richiede una valutazione di merito sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto: è necessaria la coincidenza tra il thema decidendum dei due giudizi, non la mera pregressa cognizione dei fatti.