Legittimo impedimento del difensore anche nel procedimento di ricusazione (Cass. pen. Sez. I n. 321 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimo impedimento del difensore che abbia manifestato la volontà di partecipare all’udienza camerale a partecipazione facoltativa deve essere valutato dal giudice, non potendosi ritenere irrilevante la richiesta di rinvio per concomitante impegno processuale in ragione della facoltatività della partecipazione. Il principio, elaborato per i riti camerali, si estende al procedimento di ricusazione, posto a presidio del diritto a un giudice imparziale garantito dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU e dagli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.. L’omessa valutazione dell’impedimento determina nullità del procedimento camerale e vizio dell’ordinanza che definisce l’istanza di ricusazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 19 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da un terzo interessato nei confronti di un componente del collegio del Tribunale di Napoli – sezione misure di prevenzione. Ad avviso della Corte territoriale, la dichiarazione era stata depositata oltre i termini fissati a pena di decadenza dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., poiché la difesa era già a conoscenza della causa di incompatibilità.

Nel corso del procedimento di ricusazione, dopo una prima udienza, erano stati disposti diversi rinvii. In vista dell’udienza del 19 settembre 2024, il difensore del ricusante aveva trasmesso via PEC un’istanza di rinvio per concomitante impegno processuale in un procedimento a carico di imputato detenuto, assistito quale unico difensore. La Corte di appello aveva rigettato l’istanza, ritenendo che nel rito camerale il difensore sia sentito solo se compare.

La Motivazione della Corte

La Sezione I accoglie il ricorso ritenendo assorbente il primo motivo, che investe una questione preliminare di integrità del contraddittorio e di validità del procedimento. Il vizio dell’ordinanza resa all’udienza del 19 settembre 2024 si riflette sull’intero procedimento e sul provvedimento impugnato.

La Corte richiama la giurisprudenza più recente, che in modo continuo estende il rilievo del legittimo impedimento ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa quando sia stata espressa la volontà di partecipare. Le Sezioni Unite n. 41432 del 21/07/2016 avevano affermato che la scelta del difensore di comparire in udienza camerale non può essere vanificata da un evento imprevisto o da forza maggiore, superando il precedente orientamento delle Sezioni Unite n. 31461 del 27/06/2006. La Sez. IV n. 4940 del 03.11.2022, dep. 2023 ha applicato il principio anche all’appello avverso i provvedimenti cautelari reali.

La motivazione affronta il profilo di compatibilità costituzionale di una lettura che ritenga autorizzato dall’art. 127 cod. proc. pen. un giudizio di irrilevanza dell’impedimento per la facoltatività della partecipazione. Se il difensore ha scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne è impedito, il mancato riconoscimento del diritto al rinvio contrasta con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., imponendosi l’opzione interpretativa conforme a Costituzione. L’orientamento è ormai prevalente anche nei giudizi cautelari e di sorveglianza.

Il Collegio estende il principio al procedimento di ricusazione, che attiene alla garanzia della terzietà del giudice. Tale procedimento è posto a presidio del diritto a un equo processo garantito dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Il contraddittorio pieno è indispensabile perché in questa sede si accerta la ricorrenza delle situazioni tassativamente previste dall’art. 34 cod. proc. pen., in cui l’imparzialità è compromessa ex se. Escludere l’estensione dei principi elaborati per gli altri riti camerali comporterebbe un deficit di giurisdizionalizzazione in una sede in cui deve verificarsi la concreta attuazione di un diritto riconosciuto anche dalla legge costituzionale n. 2 del 1999. La richiesta di partecipare e di interloquire, implicita nella richiesta di rinvio, non può ritenersi irrilevante e merita lo stesso esame richiesto dall’art. 420ter cod. proc. pen.

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, nel quale l’autorità procedente dovrà valutare la fondatezza del legittimo impedimento addotto e svolgere le ulteriori attività processuali viziate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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