Incompatibilità del giudice cautelare limitata al giudizio di merito (Cass. pen. Sez. V n. 20133 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la decisione cautelare non può assumere valore pregiudicante rispetto ad altra decisione cautelare, neppure quando i provvedimenti abbiano il medesimo oggetto, perché la funzione asseritamente pregiudicata non attiene alla delibazione dell’innocenza o della colpevolezza, ma ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. La “sede pregiudicata” presuppone la partecipazione a un giudizio, inteso come ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice che abbia già pronunciato sullo stesso oggetto. Inoltre, nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., il giudice deve uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione e motivare in modo puntuale sulle ripercussioni, sulla posizione dell’indagata, dell’annullamento della misura a carico del coindagato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento da parte della Prima Sezione di questa Corte, ha nuovamente rigettato l’appello proposto nell’interesse dell’indagata avverso l’ordinanza che aveva respinto l’istanza di revoca o di sostituzione della custodia in carcere applicata per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 512-bis cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Avverso tale ordinanza l’indagata propone ricorso per cassazione articolando tre motivi. Il primo deduce la violazione dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU per difetto di imparzialità del giudice, essendosi pronunciati sullo stesso oggetto i medesimi magistrati, con richiesta subordinata di incidente di costituzionalità sull’art. 34 cod. proc. pen. Il secondo e il terzo motivo lamentano l’omesso adeguamento al dictum della sentenza rescindente in ordine alla sussistenza della estorsione e della partecipazione associativa.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato, pur dovendosi dare atto dell’inammissibilità della censura relativa al primo motivo. La questione, rileva il Collegio, è a monte inammissibile, perché l’esistenza di una causa di incompatibilità non incide sui requisiti di capacità del giudice e non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione, da farsi valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen. La deduzione, per di più, non è refluita in un atto formale di ricusazione, essendo stata oggetto di segnalazione solo col ricorso.

Nel merito la censura è manifestamente infondata. La Corte riconosce che la Corte cost. n. 212 del 2025 ha superato il precedente orientamento, affermando che anche le decisioni relative all’applicazione delle misure cautelari sono idonee a costituire attività pregiudicante, in quanto presuppongono un giudizio prognostico sulla responsabilità. Tuttavia la medesima Corte evidenzia che l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. collega la sede pregiudicata alla partecipazione al “giudizio”, da intendersi come ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito.

Nella specie la sede pregiudicata è sempre un procedimento cautelare che, per la sua natura incidentale, non presenta i caratteri del “giudizio”. Il ricorrente sovrappone l’attività pregiudicante con la sede pregiudicata, mentre la prima può essere collegata anche a una decisione cautelare, ma la seconda deve riguardare un giudizio. La Corte richiama Sez. 6 n. 38796 del 28.10.2025: la decisione cautelare può essere causa di incompatibilità rispetto al giudizio di responsabilità, mentre nella fase cautelare i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità, trattandosi di decisioni concernenti un procedimento incidentale. Nella stessa linea si colloca Sez. 5 n. 7360 del 10.02.2026.

Fondati sono invece il secondo e il terzo motivo. Il Tribunale del riesame non ha fornito risposte esaurienti sul tema dedotto, tradendo il dictum della sentenza di annullamento. A fronte di una precisa richiesta difensiva di rivalutare il quadro cautelare per il venir meno di un presupposto fondante la ricostruzione investigativa, il provvedimento impugnato ha reso una motivazione solo apparentemente adeguata. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto chiarire se i motivi dell’annullamento nei confronti del coindagato fossero esclusivamente personali o solo in parte tali, e affrontare in modo netto le possibili ripercussioni sulla posizione dell’indagata, tenuto conto del legame sodale-familiare e del ruolo originariamente attribuito al congiunto.

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del riesame di Catanzaro in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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