Controllo giudiziario volontario negato per agevolazione non occasionale (Cass. pen. Sez. 2 n. 5934 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il giudice della prevenzione, su istanza di parte privata, deve accertare sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano. L’occasionalità dell’agevolazione costituisce il presupposto logico-giuridico e la condizione essenziale per l’accesso all’istituto, la cui valutazione pregiudiziale si pone logicamente a monte della prognosi di bonificabilità. Ne consegue che il rigetto della richiesta è legittimo quando sia accertata un’agevolazione non occasionale, anche senza una motivazione specifica sulla possibilità di risanamento dell’impresa. Il giudice del rinvio, annullata la decisione per vizio di motivazione, conserva piena autonomia nella ricostruzione del fatto, con il solo divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’istanza di applicazione del controllo giudiziario avanzata dal titolare di un’impresa individuale ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. La Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento, pur dopo un annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione per apparente motivazione sulla stabilità dell’agevolazione. L’imprenditore ricorreva per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 e agli artt. 6 e 8 CEDU.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando in via prioritaria la questione dell’onere motivazionale gravante sul giudice del rinvio. I giudici hanno ricordato che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio mantiene piena autonomia nel valutare le prove e nel ricostruire il fatto, potendo desumere il proprio convincimento anche da elementi prima trascurati, con il solo divieto di richiamarsi agli argomenti già ritenuti illogici.
Nel merito, la Corte ha chiarito che, nel controllo giudiziario richiesto dalla parte privata ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, la valutazione del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose deve partire dall’accertamento effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione interdittiva antimafia, che funge da substrato della decisione del giudice ordinario. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato è stata ritenuta congrua laddove ha spiegato perché l’agevolazione non potesse considerarsi occasionale: i delitti di turbata libertà degli incanti, per cui l’imprenditore era stato prosciolto per prescrizione, risultavano accertati nella loro storicità e rivelavano la conoscenza dei meccanismi di alterazione delle gare pubbliche.
La Corte ha distinto l’agevolazione rilevante per le misure di prevenzione da quella penalmente sanzionata dall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., richiedendo quest’ultima l’accertamento del dolo specifico di favorire il sodalizio. La nozione di vicinanza funzionale all’organizzazione mafiosa, valorizzata ai fini della prevenzione, non coincide con quella di partecipazione o concorso esterno: la condotta può quindi legittimare l’interdittiva antimafia pur in assenza di una condanna per l’aggravante. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 111 del 2018.
Quanto alla prognosi di bonificabilità, i giudici hanno affermato che l’accertamento del carattere non occasionale dell’agevolazione è logicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione della possibilità di riallineamento. Il rigetto della richiesta di controllo volontario risulta pertanto legittimo, a prescindere da una motivazione sulla concreta capacità di recupero, qualora l’impresa versi in una condizione di agevolazione perdurante che renda negativa la prognosi di affrancamento dal condizionamento mafioso. Infine, la censura fondata sugli artt. 6 e 8 CEDU è stata dichiarata generica, non avendo il ricorrente chiarito il nesso tra la mancata ammissione al controllo e la lesione della reputazione o della presunzione di innocenza, effetti semmai ricollegabili all’informazione interdittiva stessa.
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Nota della Redazione
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