Pensione privilegiata esclusa se infermità non dipende da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 98 del 05.12.2024)
La pensione privilegiata presuppone la dipendenza eziologica dell’infermità da causa di servizio o la concausalità efficiente e determinante. Esclusa nel caso dell’ipertensione essenziale e del disturbo ansioso-depressivo reattivo riconducibili a fattori costituzionali e al vissuto personale.