Cessazione della materia del contendere per rimborso delle trattenute pensionistiche (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 7 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone un sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, per avere la parte istante conseguito l’integrale soddisfacimento delle proprie ragioni in un momento successivo all’avvio del giudizio. In applicazione della cosiddetta ragione più liquida, in deroga all’art. 276 cod. proc. civ., il giudice può delibare il merito in via prioritaria rispetto alle questioni preliminari e pregiudiziali, in ragione del canone di economia processuale rilevante anche ex art. 111 Cost. La dichiarazione di cessazione può quindi precedere lo scrutinio delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione estintiva. L’istanza congiunta delle parti e l’avvenuto rimborso degli importi integrano il venir meno dell’interesse alla lite.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione, ha dedotto di subire sulla propria pensione due trattenute mensili ritenute illegittime, riconducibili a pignoramenti presso terzi i cui procedimenti esecutivi si erano estinti. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute e la condanna dell’INPS alla restituzione della complessiva somma di euro 43.591,02, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. o, in subordine, dell’art. 2041 cod. civ., oltre agli importi ulteriormente trattenuti.

L’ente previdenziale ha chiesto in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 2948 cod. civ. per i ratei del quinquennio anteriore, manifestando nel merito la disponibilità alle verifiche e al rimborso. All’udienza del 21 novembre 2024 la difesa della ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto un bonifico di euro 21.433,00 e ha chiesto il differimento; all’udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dal noto indirizzo che valorizza la ragione più liquida, in deroga all’ordo quaestionum di cui all’art. 276 cod. proc. civ. In forza del canone di economia processuale, rilevante anche ex art. 111 Cost., è consentito esaminare il profilo suscettibile di definire il giudizio anche in presenza di questioni pregiudiziali, sostituendo il criterio dell’evidenza a quello dell’ordine logico-sistematico delle questioni. Il richiamo è alla pronuncia Cass. civ., Sez. trib., ord. 9 settembre 2022, n. 26634.

Considerata la particolare liquidità dell’eccezione di cessazione della materia del contendere, il giudice la scrutinata in via prioritaria rispetto alle ulteriori eccezioni, pur preliminari, formulate dall’INPS. Il thema decideendum si sposta quindi sulla verifica del sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di affrontare il difetto di giurisdizione e la prescrizione.

La Corte enuncia la regola: la cessazione della materia presuppone un sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, per avere l’istante conseguito l’integrale soddisfacimento delle proprie ragioni in un momento successivo all’avvio del giudizio. Nel caso concreto risulta provato che il bisogno di tutela è stato interamente soddisfatto, essendo stata raggiunta un’intesa con l’ente previdenziale, e che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione della lite.

A fronte del rimborso degli importi richiesti, la ricorrente ha espressamente chiesto la dichiarazione di cessazione, istanza cui l’INPS ha prestato piena adesione. Conformemente all’univoco indirizzo in materia — richiamato Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2021, n. 21757 — la cessazione va dichiarata in relazione alla totalità dei petita veicolati. Considerata l’istanza congiunta, le spese processuali sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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