Impugnabile per cassazione il provvedimento che modifica le prescrizioni dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 8411 del 28.02.2025)
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decide sulla modifica delle prescrizioni dell’affidamento in prova incide sulla libertà personale e contro di esso è sempre ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Il reclamo va qualificato come ricorso.