Modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare impugnabile con ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 27263 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza modifica in senso più restrittivo le prescrizioni della detenzione domiciliare già applicata dal Tribunale di sorveglianza è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di atto che incide sulla libertà personale e rispetto al quale non è previsto altro rimedio. La modifica dell’art. 678 cod. proc. pen. operata dal d.lgs. n. 150/2022 non ha esteso il rito dell’opposizione ai provvedimenti relativi all’esecuzione della detenzione domiciliare quale misura alternativa, riguardando solo le pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen.. Il reclamo erroneamente proposto va qualificato come ricorso per cassazione e, ove il difensore non sia iscritto all’albo dei cassazionisti, è inammissibile, con declaratoria pronunciabile de plano.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Bari, preso atto di una segnalazione delle forze dell’ordine, ha modificato in senso più restrittivo le prescrizioni della misura della detenzione domiciliare già imposta alla ricorrente con precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza, provvedendo a norma dell’art. 47-ter ord. pen.

La condannata ha proposto reclamo, a mezzo del difensore, chiedendo l’annullamento del provvedimento. Il reclamo, indirizzato al Tribunale di sorveglianza, è stato trasmesso alla Corte regolatrice, che è stata così investita della questione relativa al rimedio esperibile avverso l’atto del Magistrato di sorveglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. Il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza con cui sono modificate le prescrizioni della detenzione domiciliare applicata dal Tribunale di sorveglianza è impugnabile per mezzo del ricorso per cassazione. La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che avverso i provvedimenti adottati su richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge.

Il collegio ribadisce convintamente tale orientamento. È doveroso riconoscere tutela giurisdizionale al diritto alla libertà personale della persona condannata che si assuma leso dal provvedimento che incrementa le prescrizioni imposte. In mancanza di altro rimedio di impugnazione, la tutela è assicurata dall’art. 111 Cost.

L’individuazione del rimedio resta ferma anche dopo la modifica dell’art. 678 cod. proc. pen. operata dal d.lgs. n. 150/2022. La novella ha esteso il rito dell’opposizione dinanzi allo stesso giudice all’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, ma non ha incluso i provvedimenti relativi all’esecuzione della detenzione domiciliare quale misura alternativa. La disciplina riguarda unicamente le pene sostitutive introdotte dall’art. 20-bis cod. pen.

Il reclamo va dunque qualificato come ricorso per cassazione. Il ricorso è però inammissibile, poiché il difensore non è iscritto all’albo dei cassazionisti, come richiesto dagli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. La declaratoria può essere pronunciata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche se l’atto impugnato rientri ratione temporis nella previgente disciplina, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista.

All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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