Detenzione domiciliare e autorizzazione al lavoro: obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 23782 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza concede o nega l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa, prevista dal rinvio dell’art. 47-ter Ord. pen. all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve essere approfonditamente motivato in ordine alle condizioni economiche del detenuto, agli elementi di prova forniti dall’interessato, agli accertamenti eventualmente svolti d’ufficio e alla durata dell’allontanamento. La motivazione meramente apparente, che dichiari in modo generico l’incompatibilità dell’autorizzazione con la misura detentiva in atto senza precisarne le ragioni, integra violazione di legge ai sensi degli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 69, comma 7, Ord. pen., al pari dell’assenza di motivazione. Avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale è esperibile ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, penultimo capoverso, Cost.
Il Fatto
Il detenuto, già ammesso al regime di detenzione domiciliare, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza di Messina di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa con allontanamento dal luogo di detenzione. Il Magistrato ha respinto l’istanza con decreto del 12 dicembre 2025, ritenendo l’autorizzazione concedibile solo in casi eccezionali e comunque incompatibile con le caratteristiche, la natura e la funzione della misura.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 69, comma 7, Ord. pen., deducendo che il giudice, dopo aver elencato le condizioni richieste per l’accoglimento, si è limitato ad affermarne apoditticamente l’insufficienza. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Il provvedimento impugnato incide in modo permanente sulle condizioni della detenzione e, secondo un orientamento consolidato (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Rv. 226135), avverso simili decisioni è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, penultimo capoverso, Cost. La Corte richiama altresì la più recente Sez. 1, n. 31595 del 04/06/2018, Rv. 273853, che, alla stregua dell’art. 678 cod. proc. pen. come riformulato dal decreto-legge n. 146/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2014, ammette il ricorso anche per vizio di motivazione.
Nel merito, l’autorizzazione richiesta è astrattamente concedibile. Il rinvio operato dall’art. 47-ter Ord. pen. all’art. 284 cod. proc. pen. consente, anche nella detenzione domiciliare, di assentarsi dal domicilio per il tempo necessario a svolgere attività lavorativa, ove ricorrano le condizioni previste dal terzo comma (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Rv. 226136; Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, Rv. 289067). Da ciò deriva l’obbligo di verifica della sussistenza delle condizioni e di una motivazione approfondita, anche in forza dell’art. 69, comma 7, Ord. pen., che impone il decreto motivato.
La Corte ribadisce quindi il principio secondo cui il provvedimento deve dare conto delle condizioni economiche del condannato, degli elementi di prova offerti dall’interessato e degli accertamenti svolti d’ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso, per non risolversi in un’incontrollabile libertà di movimento (Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Rv. 238920).
Il decreto impugnato non si conforma a tale principio. Il Magistrato, dopo aver ribadito l’eccezionalità dell’autorizzazione, ha respinto la domanda limitandosi ad affermare che le condizioni non ricorrono e che la richiesta è incompatibile con la misura, senza indicare i motivi dell’asserita incompatibilità, che potrebbe derivare dalla durata dell’allontanamento, dalla natura dell’attività prospettata o dalla posizione del luogo di lavoro.
La Corte qualifica la motivazione come meramente apparente: la compatibilità astratta tra misura e autorizzazione è già stata valutata dal legislatore, e il giudice non può negarla se non in presenza di situazioni particolari. Il vizio integra violazione di legge, richiamandosi Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 e la definizione della motivazione apparente elaborata da Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Rv. 263100, ricorrente quando il ragionamento è soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 284 c.p.p. – Arresti domiciliari
- Art. 678 c.p.p. – Procedimento di sorveglianza