Diniego di modifica del domicilio del liberato condizionato si impugna con appello (Cass. pen. Sez. I n. 22440 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano o negano la modifica delle prescrizioni inerenti le misure di sicurezza sono appellabili ai sensi dell’art. 680, comma 1, cod. proc. pen., perché direttamente incidenti sulla libertà personale. Il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 680 cod. proc. pen. è l’appello al Tribunale di sorveglianza e riguarda tutti i provvedimenti comunque concernenti le misure di sicurezza. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso il diniego di modifica del domicilio del beneficiario della liberazione condizionale, sottoposto alla libertà vigilata con divieto di trasferire la dimora senza autorizzazione, va qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza con cui il liberato condizionato chiedeva l’autorizzazione a trasferire il proprio domicilio da Roma in Sicilia, presso la compagna. Il diniego si fondava sulle risultanze istruttorie fornite dai Carabinieri, dalle quali emergeva il contesto relazionale della destinataria del trasferimento e del di lei padre, indicato come ex appartenente a organizzazioni eversive e tuttora titolare di relazioni qualificate.
La difesa del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, nonostante l’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. non lo preveda, e deducendo difetto assoluto di motivazione. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo. L’art. 230, comma 1, n. 2, cod. pen. impone la libertà vigilata quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale. L’art. 228, commi 2 e 3, cod. pen. consente al giudice di imporre prescrizioni idonee a evitare occasioni di nuovi reati e di modificarle o eliminarle successivamente. L’art. 679 cod. proc. pen. attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza, mentre l’art. 190 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che il vigilato non può trasferire residenza o dimora in un comune diverso senza autorizzazione.
Il nodo è il mezzo di impugnazione. L’art. 680, comma 1, cod. proc. pen. prevede l’appello al Tribunale di sorveglianza, proposto dal pubblico ministero, dall’interessato e dal difensore, contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza. La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui i provvedimenti di modifica o di diniego della modifica delle prescrizioni inerenti il regime delle misure di sicurezza sono appellabili, perché direttamente incidenti sulla libertà personale (Sez. 1, n. 49578 del 14/09/2022, Rv. 283888-01).
Il Collegio sottolinea che il tenore letterale della disposizione è chiaro: l’appello può essere proposto contro tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza comunque concernenti le misure di sicurezza. La formula ampia non consente distinzioni fondate sul contenuto della singola prescrizione.
Nel caso concreto si verte sul rigetto della richiesta di modifica del domicilio, dunque su questione concernente la misura di sicurezza. Il mezzo proponibile è quindi l’appello al Tribunale di sorveglianza, non il ricorso per cassazione. La Corte non esamina nel merito il dedotto difetto di motivazione.
Ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso è qualificato come appello e gli atti sono trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma. La pronuncia è dunque di inammissibilità del ricorso come tale, con conversione del mezzo di impugnazione.
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Nota della Redazione
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