Impugnabile per cassazione il provvedimento che modifica le prescrizioni dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 8411 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di modifica delle prescrizioni dell’affidamento in prova al servizio sociale, tale da conformare in modo sostanziale lo status libertatis del condannato, attiene alla libertà personale e contro di esso è pertanto sempre ammesso, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge. La relativa impugnazione non può fondarsi sull’art. 71-ter ord. pen., implicitamente abrogato dall’art. 678 cod. proc. pen. anche per le materie di competenza del magistrato di sorveglianza, né sull’art. 35 ord. pen., che disciplina il reclamo generico. Il reclamo non previsto dalla legge deve essere qualificato come ricorso per cassazione e il giudice deve disporne la conversione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente annullamento del provvedimento che lo abbia dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Un condannato in affidamento in prova al servizio sociale chiedeva al magistrato di sorveglianza di Massa la modifica delle prescrizioni della misura, per poter proseguire l’espiazione in Romania, dove intendeva svolgere attività lavorativa. Il magistrato respingeva l’istanza, rilevando che gli spostamenti sul territorio rumeno non avrebbero consentito alle autorità di quello Stato un controllo efficace sull’esecuzione della misura.
Il condannato proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Genova, che lo dichiarava inammissibile perché non previsto dalla legge come mezzo di impugnazione. Avverso tale ordinanza il difensore ricorreva per cassazione, deducendo la previsione del reclamo da parte dell’art. 35 ord. pen. e, in subordine, il dovere del tribunale di convertirlo in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; nel merito, la normativa europea recepita dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 consentirebbe l’esecuzione della misura in altro Stato membro.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione affronta in via preliminare la questione dell’impugnabilità del decreto emesso ai sensi dell’art. 97, comma 7, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, applicazione dell’art. 47, comma 8, ord. pen., che consente al magistrato di sorveglianza di modificare le prescrizioni dell’affidamento nel corso della prova.
Il ricorrente invoca l’art. 35 ord. pen., ma la Corte esclude la pertinenza della norma, che prevede il reclamo generico e non quello giurisdizionale, disciplinato dagli artt. 35-bis e 69 ord. pen. e riservato ai detenuti e agli internati: qualità che il ricorrente non riveste. Del resto, il Procuratore generale conviene sull’inesistenza di un potere di reclamo, riconoscendo però l’ammissibilità del ricorso per cassazione.
Quanto all’art. 71-ter ord. pen., la Corte ne afferma l’abrogazione implicita ad opera dell’art. 678 cod. proc. pen. e dell’art. 236, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., che richiama le sole disposizioni estranee al capo II bis del titolo II della legge n. 354/1975. Il collegio aderisce all’orientamento della sentenza Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270960, che ne ha escluso la forza ultrattiva anche per le materie del magistrato di sorveglianza, prendendo le distanze dalla lettura della Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147, riferita alla sola competenza del tribunale di sorveglianza.
Il principio di tassatività delle impugnazioni, richiamato nelle sentenze Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella, Rv. 285853 e Sez. 1, n. 4606 del 1/12/2009, dep. 2010, Alfano, impedisce di ritenere un potere generale di ricorso. Nel caso dell’affidamento, però, il potere non è desumibile dal combinato disposto degli artt. 666, 667, comma 4, e 678-bis cod. proc. pen., materia diversa da quella esaminata nella sentenza Lombardo.
La base normativa va allora rinvenuta nell’art. 111, comma 7, Cost., che ammette sempre il ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale. La Corte richiama l’indirizzo consolidato formatosi per la detenzione domiciliare, espresso dalla Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884, e confermato dalla Sez. 1, n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia e dalla Sez. 1, n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino. Nel caso concreto la richiesta di trasferire l’espiazione in Romania comportava un completo cambiamento di vita e la modifica di una prescrizione che conforma in modo sostanziale lo status libertatis: non una mera modalità del trattamento.
Il reclamo non andava quindi dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.; l’ordinanza genovese è annullata senza rinvio. Qualificato il reclamo come ricorso, la Corte lo accoglie nel merito: il controllo sull’osservanza della misura spetta allo Stato di esecuzione, senza che l’autorità italiana possa sostituirvisi in via preventiva, come affermato dalla Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338. Il decreto è annullato con rinvio al magistrato di sorveglianza di Massa per nuovo esame, che valuterà la possibilità della doppia prognosi positiva richiesta dall’art. 47 ord. pen., secondo Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144.
Nota della Redazione
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