Reclamo liberazione anticipata: decide il collegio, non il Presidente (Cass. pen. Sez. I n. 30356 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di liberazione anticipata, la decisione sul reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza spetta al Tribunale di sorveglianza nella sua collegialità. I reclami previsti dall’ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in una procedura giurisdizionalizzata, disciplinata dall’art. 69-bis ord. pen., che richiama l’art. 678 cod. proc. pen. e, per il tramite di questo, l’art. 666 cod. proc. pen.. La dichiarazione di inammissibilità del reclamo emessa dal Presidente anziché dal collegio integra inosservanza delle norme processuali sulla costituzione dell’organo decidente e determina la nullità assoluta del provvedimento, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato un’istanza di liberazione anticipata formulata in relazione a un periodo che, secondo il decidente, non integrava un semestre. Il reclamo proposto nell’interesse del condannato è stato dichiarato inammissibile con provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, emesso de plano.

Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 54 e 69-bis ord. pen., dell’art. 666 cod. proc. pen., dell’art. 27, comma terzo, Cost. e degli artt. 3, 5, 6 e 13 CEDU, oltre al vizio di motivazione: la declaratoria si fondava su un dato meramente formale e comprimeva la funzione rieducativa della pena. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del reclamo in materia di liberazione anticipata. Esso non è un semplice strumento amministrativo, ma un mezzo di impugnazione inserito in una procedura giurisdizionalizzata, come già affermato dalle Sez. I n. 23934 del 2013 e Sez. I n. 993 del 2011. Il sistema normativo dell’art. 69-bis ord. pen. rinvia all’art. 678 cod. proc. pen. e quindi all’art. 666 cod. proc. pen..

Da questo assetto la Corte trae la distribuzione dei poteri: al Magistrato di sorveglianza spetta la decisione de plano sull’istanza di liberazione anticipata; al Tribunale di sorveglianza, nella sua collegialità, la cognizione del reclamo, con tutti i possibili esiti, compresa la declaratoria di inammissibilità. Il richiamo è alla Sez. I n. 20010 del 2016, che ha già chiarito l’ampiezza della cognizione collegiale.

Ne deriva il principio centrale: la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato, ove emessa dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza investito del reclamo ai sensi dell’art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell’organo decidente. La conseguenza è la nullità assoluta del provvedimento, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen., come già affermato dalla Sez. I n. 13968 del 2021. Il vizio, dunque, non attiene al merito del beneficio, ma alla costituzione del giudice.

Nel caso concreto la declaratoria era stata pronunciata de plano dal solo Presidente del Tribunale di sorveglianza, anziché dal collegio. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio il provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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