Limite di finanziabilità fondiario non è elemento essenziale del contratto (Cass. civ. Sez. I n. 2849 del 05.02.2025)
Il limite di finanziabilità dell’80% previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 non è elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario: la sua violazione non determina la nullità del contratto, trattandosi di norma di vigilanza prudenziale priva di natura imperativa.