Mutuo fondiario non è mutuo di scopo: la destinazione non è causa (Cass. civ. Sez. I n. 2837 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 e ss. d.lgs. n. 385/1993, non è qualificabile come mutuo di scopo, poiché non ne è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità. Nel mutuo di scopo la causa è più ampia di quella del normale contratto di mutuo, giacché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato. Non è sufficiente, a tal fine, che l’atto richiami i motivi della richiesta di finanziamento: occorre che la realizzazione del programma negoziale entri nella causa del contratto con l’assunzione del relativo obbligo. La qualificazione del contratto come mutuo di scopo condizionato è quindi falsa applicazione della norma.

Il Fatto

Una banca chiedeva l’ammissione in via privilegiata al passivo di un fallimento per un credito di oltre un milione e mezzo di euro derivante da un contratto di mutuo fondiario. Il giudice delegato rigettava la domanda per impossibilità di quantificare il credito, in mancanza dei conteggi. La banca proponeva opposizione allo stato passivo, dichiarata improcedibile dal Tribunale per mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il termine ordinatorio.

La Cassazione, con una precedente sentenza, accoglieva il ricorso e rinviava. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli, in diversa composizione, rigettava nuovamente l’opposizione, qualificando il contratto come mutuo di scopo condizionato e rilevando il difetto di prova dell’erogazione della somma. Avverso tale decreto la cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del giudizio per intervenuta chiusura della procedura fallimentare, sollevata dalla curatela. L’eccezione è manifestamente infondata: il precedente richiamato dalla difesa riguarda la diversa fattispecie della revoca del fallimento, non la chiusura. Quest’ultima, secondo il consolidato orientamento, costituisce una mera causa di interruzione del processo, non rilevante in sede di legittimità.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio, enunciato anche di recente, secondo cui nel mutuo di scopo la causa è più ampia di quella del normale contratto di mutuo, poiché il mutuatario si obbliga anche a realizzare lo scopo concordato mediante l’attuazione concreta del programma negoziale. Il raggiungimento dello scopo assume particolare rilievo causale nell’economia del rapporto.

Su questa base, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non essendo elemento essenziale la destinazione della somma a determinate finalità. Tale qualificazione non può essere negata sulla base della previsione contrattuale che nega la destinazione all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili.

Il Tribunale è incorso in falsa applicazione della norma: dopo aver enunciato solo in astratto il principio sul mutuo di scopo, ha ricondotto in concreto l’esistenza di tale figura alla sola premessa dell’atto di mutuo, in cui si dava atto che il mutuatario aveva chiesto il finanziamento per realizzare un programma di investimenti. Erano stati esplicitati solo i motivi della richiesta, senza che risultasse che la realizzazione del programma rientrasse nella causa del contratto con l’assunzione del relativo obbligo.

Il decreto è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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