Il mutuo solutorio è valido anche se destinato a ripianare esposizioni pregresse (Cass. civ. Sez. 1 n. 1416 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È valido, e in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona – con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario – nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella sua disponibilità giuridica attraverso l’accredito su conto corrente. Non rileva in contrario che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, in quanto tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. La mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza non incide sulla regolarità del contraddittorio, configurandosi come mero errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva integralmente disatteso le domande di due soggetti, i quali, nella veste di fideiussori di una società debitrice principale, avevano chiesto accertarsi la nullità di un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria e della fideiussione dagli stessi rilasciata alla banca creditrice. Nel corso del giudizio di secondo grado era intervenuta la società cessionaria in blocco dei crediti, cui era subentrata la mandataria.
La Corte territoriale aveva disatteso i motivi di gravame, escludendo la illiceità della causa del mutuo concesso per sanare debiti pregressi e ritenendo non provata la violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 385/1993. I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli complessivamente privi di pregio. Con riferimento al primo motivo, relativo alla omessa declaratoria di contumacia della banca e al difetto di legittimazione della cessionaria, la Corte ha rilevato profili di inammissibilità. Quanto alla contumacia, ha richiamato l’orientamento per cui la mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe non comporta nullità se risulta che la parte sia stata regolarmente citata, potendo configurarsi una nullità solo quando la carenza riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell’art. 101 c.p.c.
Quanto al difetto di legittimazione della cessionaria, pur essendo la questione rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, la Corte ha escluso lo scrutinio nel merito, precluso dall’assenza di accertamenti di fatto nella pronuncia impugnata, sollecitandosi un’indagine di merito non consentita nel giudizio di cassazione. Il motivo risultava inoltre carente sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c.
Il secondo motivo è stato invece dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il recente insegnamento delle Sezioni Unite n. 5841 del 2025, affermando che il mutuo “solutorio” è valido: la destinazione delle somme a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante non vizia la causa del contratto, costituendo il risultato di atti dispositivi successivi e distinti rispetto alla fattispecie negoziale, che si perfeziona con l’accredito della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile, in quanto volto a sindacare un mero giudizio di fatto della Corte territoriale in ordine al mancato superamento del limite di finanziabilità. La Corte ha precisato, per completezza, che avrebbe dovuto trovare applicazione l’orientamento espresso dalle stesse Sezioni Unite n. 33719 del 2022 e da successive pronunce, ma ha escluso che tale profilo potesse essere rivalutato in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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