Licenziamento collettivo illegittimo se comunicazione art 4 comma 9 priva dei nominativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1360 del 20.01.2025)
Nella procedura di mobilità la comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223/1991 deve indicare puntualmente i nominativi dei lavoratori licenziati e i punteggi applicati. Il termine di sette giorni è perentorio e l’omissione vizia il licenziamento.