Onere della prova degli sgravi contributivi e limiti del vizio di omesso esame (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21713 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sul datore di lavoro che invochi il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma invocata, anche quando il giudizio abbia ad oggetto un’azione di accertamento negativo promossa a seguito di un verbale ispettivo. Tale onere riguarda la dimostrazione delle c.d. circostanze eccettuative, ossia delle circostanze da cui derivi l’applicazione di una deroga all’obbligo contributivo ordinario, e può essere assolto mediante la prova di uno specifico fatto positivo contrario o attraverso presunzioni. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito, mancando la prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova, e non anche quando egli abbia ritenuto positivamente dimostrati i fatti costitutivi del diritto. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è configurabile con riferimento alla mancata valutazione di un mero elemento istruttorio o di una questione giuridica, né quando la censura non sia sviluppata secondo gli oneri di specificazione richiesti dalle Sezioni Unite.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Potenza, riformando la sentenza del Tribunale, aveva respinto l’impugnazione proposta da una cooperativa avverso un verbale ispettivo dell’I.N.P.S. che le negava il diritto a determinati sgravi contributivi. Il giudice d’appello aveva accertato che, per alcuni lavoratori e per un certo periodo, era stato omesso il versamento contributivo su parte della retribuzione imponibile, riferita a ratei di mensilità aggiuntive e a giorni di festività, e aveva ritenuto che spettasse all’impresa, per ottenere il beneficio, dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c. in punto di riparto dell’onere probatorio, l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dall’applicazione di un diverso contratto collettivo e la violazione di una disposizione relativa agli incentivi all’occupazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della pronuncia impugnata. La decisione della Corte territoriale, infatti, non aveva affatto applicato la regola di giudizio basata sull’onere della prova per carenza di elementi probatori, ma aveva anzi ritenuto positivamente dimostrati, in via documentale, i fatti costitutivi del credito dell’Istituto previdenziale. Solo in quest’ultima evenienza, secondo il principio richiamato da Cass. n. 16432/2023, la violazione dell’art. 2697 c.c. può essere dedotta come vizio di legittimità; in caso contrario, l’affermazione astratta del criterio di riparto non riceve applicazione nel percorso logico della decisione.
La S.C. ha altresì precisato che la doglianza era comunque infondata nel merito, dando continuità al principio, già affermato da Cass. nn. 11261/2017 e 17695/2017, secondo cui, anche nelle azioni di accertamento negativo scaturenti da verbali ispettivi, grava sul datore di lavoro l’onere di provare le circostanze eccettuative che giustificano una deroga all’obbligo contributivo. Tale prova può essere fornita dimostrando uno specifico fatto positivo contrario ovvero ricorrendo a presunzioni, come già precisato da Cass. n. 19639/2015 e Cass. n. 22381/2014.
Il secondo motivo è stato dichiarato parimenti inammissibile. La Corte ha ricordato che il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., può riguardare solo un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo, e non anche mere argomentazioni difensive, elementi istruttori o questioni giuridiche. Nel caso di specie, la circostanza relativa all’applicazione di un diverso contratto collettivo costituiva un dato istruttorio oggetto di un apprezzamento giuridico, non un fatto storico autonomo. Inoltre, la censura non era stata sviluppata secondo i rigorosi oneri di indicazione richiesti dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per novità della censura, non risultando che la questione relativa all’applicazione dell’art. 4, comma 15, della legge n. 92/2012 fosse stata mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha richiamato il principio per cui la parte che prospetti in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata deve allegare di averla sottoposta al giudice di merito, indicando l’atto difensivo in cui ciò sia avvenuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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