Contributo addizionale ASpI dovuto dalle università non statali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15050 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo addizionale per il finanziamento dell’ASpI, l’equiparazione tra università non statali e università statali disposta dall’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 opera esclusivamente sull’an dell’assoggettamento al regime contributivo, ossia ai fini dell’individuazione delle assicurazioni obbligatorie applicabili, e non sul quantum della contribuzione dovuta. Ne consegue che l’ipotesi eccettuativa prevista dall’art. 2, comma 29, lettera d), della legge n. 92/2012, riservata ai datori di lavoro pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, è di stretta interpretazione e non è estensibile alle università non statali, le quali restano tenute al versamento del contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado che accoglieva l’opposizione proposta da un’università non statale avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per la debenza del contributo addizionale finalizzato al finanziamento delle indennità ASpI, previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, sui rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi eccettuativa di cui al comma 29, lettera d), della medesima norma, relativa ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, potesse estendersi anche alle università non statali, in ragione dell’equiparazione disposta dall’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2, commi 28, 29 e 30, della legge n. 92/2012, dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, comma 3, e 3, comma 3, del d.l. n. 87/2018 e dell’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991, sostenendo che la norma del 1991 non realizza una completa equiparazione tra università statali e private e che l’ipotesi eccettuativa è di stretta interpretazione.
La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del motivo. Il Collegio ha rilevato che l’art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 risale a un’epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, mentre il contributo addizionale è stato introdotto successivamente dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, che delimita le categorie di lavoratori escluse dal versamento. Tra queste, alla lettera d) del comma 29, sono ricompresi solo i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, tra cui le università statali, con esclusione delle università non statali.
La Corte ha richiamato il proprio precedente rappresentato dalla sentenza n. 13519/2025, affermando che la legge n. 243/1991 costituisce norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta del 2012, riferita al particolare istituto della contribuzione addizionale. Il comma 29 introduce un’ipotesi eccettuativa in favore del contribuente, soggetta a stretta interpretazione, non estensibile a enti diversi dalle pubbliche amministrazioni.
Quanto all’art. 4 della legge n. 243/1991, la disciplina non prevede una totale equiparazione delle università private alle statali, ma opera soltanto “ai fini delle assicurazioni sociali”, ossia sull’an dell’assoggettamento al regime contributivo e non sulla misura della contribuzione dovuta. A sostegno dell’esclusione milita inoltre l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 87/2018, che ha escluso le università private dall’aumento dell’aliquota allo 0,5%, confermando la vigenza del previgente obbligo contributivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito, restando assorbito il secondo motivo, relativo alla qualifica soggettiva del datore di lavoro. Le spese dell’intero processo sono state compensate, attesa l’assenza di precedenti specifici al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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