Abbandono del posto di lavoro e licenziamento disciplinare del sorvegliante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2158 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti, sotto le forme dell’error in iudicando, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine all’affidamento di compiti di sorveglianza e custodia al lavoratore licenziato è inammissibile. È parimenti inammissibile il motivo che non si confronti con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, quando questa non si esaurisca nella mera applicazione della disposizione del contratto collettivo contestata, ma riposi su una valutazione complessiva della condotta addebitata. L’abbandono del posto di lavoro, nei casi di mansioni specificamente di vigilanza, integra la rottura dell’elemento fiduciario tipizzata dalla previsione contrattuale, con conseguente esclusione del vizio di sproporzione della sanzione espulsiva.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società operante nel settore cantieristico, era addetto alla supervisione dei lavori svolti da una ditta subappaltatrice nell’apparato motore di una nave. Nel corso di un turno notturno veniva sorpreso all’interno di un locale di servizio, al buio, dopo esservi rimasto per circa un’ora e trenta minuti. La società intimava il licenziamento disciplinare.

Il lavoratore impugnava il provvedimento nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la legittimità del recesso, ritenendo dimostrato l’allontanamento prolungato dal posto di lavoro e la rottura irrimediabile dell’elemento fiduciario. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del CCNL Metalmeccanici, sia quanto alla classificazione del personale sia quanto alle sanzioni disciplinari previste. Il ricorrente sosteneva l’assenza di prova circa l’affidamento formale di mansioni di sorveglianza e l’inquadramento della condotta come semplice allontanamento, punibile con sanzione conservativa ai sensi dell’art. 9, Titolo VII, CCNL Metalmeccanici. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in punto di spese.

La Corte dichiara il primo motivo inammissibile per un duplice, concorrente profilo. Anzitutto perché censura nelle forme dell’error in iudicando un chiaro accertamento di fatto, qual è quello relativo all’affidamento di compiti di sorveglianza al lavoratore, proponendo una diversa ricostruzione della vicenda storica.

In secondo luogo, il motivo non si confronta adeguatamente con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa non si identifica nella sola applicazione della disposizione contrattuale contestata, bensì in una valutazione più complessiva della condotta, qualificata come inescusabile negligenza di un lavoratore che, in un contesto di elevata responsabilità, dismette i compiti di sorveglianza con modalità furtive e occulte, abbandonando la protezione degli interessi del datore di lavoro e minando irreparabilmente la fiducia.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, che ha ravvisato l’ipotesi dell’abbandono del posto di lavoro nel caso di una guardia giurata allontanatasi per acquistare un giornale, lasciando incustodito l’ingresso aziendale per pochi minuti: rilevano la connotazione oggettiva della condotta e l’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, con totale distacco dal bene da proteggere, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento (Cass. n. 15441 del 2016; in conformità, Cass. n. 13410 del 2020).

Il secondo motivo è dichiarato palesemente inammissibile, poiché nessuna violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. ha realizzato la Corte d’Appello condannando alle spese il soccombente, e la censura riposa su un presupposto rivelatosi errato. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese e con l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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