Giudice di rinvio e nuovi accertamenti sul nesso causale nel licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2160 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, investito della controversia per effetto di una pronuncia di annullamento fondata su lacune di indagine, non è vincolato al solo principio di diritto, ma è tenuto a procedere a un nuovo esame dei fatti già acquisiti e può indagare su altri fatti, nel rispetto delle preclusioni e decadenze verificatesi. In tale ipotesi non ricorre violazione dell’art. 384 c.p.c., poiché il giudice del merito esercita i poteri di valutazione propri della fase rescissoria. La doglianza che, formalmente prospettando la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contesti nella sostanza accertamenti di fatto sull’effettività della ragione obiettiva e sul nesso causale tra la stessa e il recesso è inammissibile. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se si denunci che il giudice abbia giudicato in contraddizione con la norma, dichiarando di non osservarla o fondando la decisione su prove non introdotte dalle parti. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso una specifica regola di valutazione.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una lavoratrice, in un contesto di contrazione del volume d’affari. La Corte d’Appello di Potenza, in sede di rinvio disposto dalla Cass. n. 752 del 2023, aveva respinto la domanda di impugnativa del recesso, ritenendo che l’incremento del costo del personale, ascrivibile anche all’assunzione di due lavoratrici, non integrasse un fattore interruttivo del nesso di causalità tra l’accertato calo dei ricavi e il licenziamento.

La lavoratrice soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, formulando censure sulla violazione dell’art. 384, commi 2 e 4, c.p.c. e sull’errata valutazione del giustificato motivo oggettivo. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto sotteso alla pronuncia rescindente. La Corte ha osservato che i limiti dei poteri del giudice di rinvio mutano a seconda della ragione dell’annullamento: in caso di vizio di motivazione, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e indagarne altri per un apprezzamento complessivo.

Poiché la prima sentenza d’appello era stata cassata proprio per gravi lacune di indagine sul nesso causale tra calo dei ricavi e licenziamento, il giudice del rinvio era stato investito del compito di effettuare un nuovo esame della controversia, con l’unico limite di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti lacunosi. La Corte territoriale ha proceduto a tale nuova indagine, giungendo a conclusioni che involgono insindacabili apprezzamenti di fatto. Non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell’art. 384 c.p.c.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Esso prospettava solo formalmente la violazione di norme di diritto, ma nella sostanza criticava accertamenti di fatto sull’effettività della ragione giustificatrice e sul nesso causale. L’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ne ha conclamato il carattere.

Richiamando le Sezioni unite n. 20867 del 2020, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile solo se il giudice ha giudicato in contraddizione con la norma o su prove non introdotte dalle parti. Quanto all’art. 116 c.p.c., la violazione ricorre solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso o disatteso una specifica regola di valutazione. Il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento non integra tali vizi, essendo censurabile solo nei gravissimi casi individuati dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, nella specie non prospettati.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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